Le supplenze ATA per l’anno scolastico 2024/2025 rappresentano un’opportunità, ma non sempre le cose vanno come gli aspiranti hanno preventivato. Questo comporta la possibilità che si verifichi la rinuncia, la mancata presa di servizio o l’abbandono dell’incarico dopo la convocazione. Tuttavia, è importante comprendere le conseguenze legate a queste decisioni, che possono incidere sulle future possibilità di assegnazione. Le informazioni che seguono sono tratte dalla scheda della UIL scuola RUA, aggiornata con le ultime norme.
Rinuncia supplenza o mancata assunzione e abbandono da graduatoria permanente
La rinuncia ad una supplenza al 31/8 o al 30/6 o la mancata assunzione in servizio da graduatoria permanente ATA (24 mesi), senza giustificato motivo, comportano la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8-30/6 dalle graduatorie permanenti per l’anno scolastico in corso. Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.
L’abbandono del servizio, senza giustificato motivo, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Rinuncia o mancata presa di servizio/abbandono da graduatoria di Istituto
La rinuncia ad una proposta contrattuale, o sua proroga o conferma, o la mancata assunzione in servizio non comporta alcun effetto.
L’abbandono della supplenza, senza giustificato motivo, comporta invece a perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza
conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Lasciare una supplenza ATA per altra supplenza: i casi
- Per altra fino ad almeno il 30/6: Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al 30/6 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30/6.
- Lasciare GI per Graduatoria Provinciale: Il personale in servizio per supplenze conferita dalle graduatorie istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata).
- Per altra fino al 30/6-31/8 di diverso profilo: Il personale in servizio per supplenze fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro al 30/6 o 31/8 solo se per diverso profilo professionale purché ciò avvenga prima della presa di servizio.
- Lasciare lo spezzone orario per posto intero: È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
NB: Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza. Ma i sindacati sottolineano che non è ravvisabile nessuna normativa che vieti tale possibilità.