È stata pubblicata la circolare annuale sulle supplenze per l’anno scolastico 2024/25, che introduce poche novità e conferma molte delle regole precedenti. Per il personale ATA, le disposizioni rimangono sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno, con un’importante novità riguardante la sostituzione dei DSGA. Vediamo cosa prevede il testo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
Posti e ordine di attribuzione per le supplenze ATA
Secondo l’articolo 1, comma 1, del Regolamento 430/2000, i posti di personale ATA, ad eccezione del profilo di DSGA (ora parte dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), che non sono stati coperti con incarichi a tempo indeterminato, saranno coperti con supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche. Gli interessati possono farsi rappresentare da un delegato durante il conferimento della nomina. Le supplenze saranno assegnate utilizzando il seguente ordine:
- le graduatorie permanenti provinciali per titoli (24 mesi)
- in caso di esaurimento di queste, si passerà agli elenchi e alle graduatorie provinciali di seconda fascia
- se anche queste sono esaurite, le disponibilità residue saranno assegnate dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie d’istituto di terza fascia.
Le indicazioni della circolare per le supplenze per gli ATA
Si conferma che l’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non impedisce all’aspirante di accettare un’altra supplenza per un diverso profilo professionale, purché ciò avvenga prima della presa di servizio.
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, garantisce il completamento per le supplenze su spezzoni orari. È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero solo se, al momento della convocazione per lo spezzone, non vi era disponibilità di un posto intero. Il completamento può avvenire solo tra posti dello stesso profilo.
Durante lo stesso anno scolastico, è possibile svolgere servizi come insegnante nei diversi gradi di scuola, come istitutore o come personale ATA anche in scuole non statali, purché non in contemporaneità.
Divieti per supplenze brevi confermati nella circolare
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee seguendo i criteri dell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Rimane il divieto di sostituire nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014. Questo include il divieto di supplenze brevi per:
- Assistenti amministrativi, salvo in scuole con meno di tre posti in organico.
- Assistenti tecnici.
- Collaboratori scolastici, per i primi sette giorni di assenza.
Questo divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, che consente supplenze brevi a partire dal trentesimo giorno di assenza per assistenti amministrativi e tecnici.
Novità per i DSGA e posti ex LSU
Per i DSGA, ora parte dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, i posti vacanti saranno coperti secondo l’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, come modificato dall’articolo 1, comma 10, dell’Intesa del 27 giugno 2024.
I posti residuati dalla procedura selettiva prevista dall’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla fase assunzionale dell’anno scolastico 2024/2025, possono essere coperti tramite supplenze.