Gli aspiranti supplenti, che siano docenti o ATA, sono sempre combattuti tra il cogliere al volo le prime opportunità lavorative che arrivano o aspettare la supplenza successiva. Quando però si tratta soprattutto di convocazioni per incarichi di lunga durata è sempre meglio accettare, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui potrebbero essere meno frequenti supplenze lunghe. Ma se dopo qualche giorno dalla convocazione si ha già un impegno prefissato, come un’operazione, che fare? Vediamo di fare chiarezza sulla base della normativa di riferimento per non sbagliare e non perdere opportunità.

ATA: presa di servizio e assenze per malattia

Nella casistica descritta è sempre consigliabile accettare la supplenza se si dovesse risultare destinatari della stessa dopo aver dato la propria disponibilità. L’aspirante ATA dovrà quindi firmare la presa di servizio e comunicare già alla segreteria e al dirigente scolastico la propria situazione. Nel momento in cui il supplente ATA ha firmato la presa di servizio è a tutti gli effetti un dipendente e può godere degli stessi diritti degli altri colleghi, facendo ovviamente differenza tra personale assunto a tempo determinato (al 31 agosto e al 30 giugno) e supplente breve. I riferimenti normativi sono contenuti nel CCNL Scuola 2019-21, e precisamente all’art 35, il quale prende in considerazione la disciplina concernente permessi, ferie e assenze.

Nel dettaglio il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (quindi fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Oltre a ciò in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta al 100% nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza però conseguire assegni.

Quanto ai supplenti brevi nei casi di assenza per malattia godono, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.