Quando si parla di abbandono di servizio si fa riferimento al caso in cui un docente o un lavoratore ATA, dopo aver già firmato la presa di servizio, lascia la supplenza. A questa azione seguono importanti conseguenze che prescindono dal fatto che il personale abbia già firmato o meno il contratto (fa fede infatti la presa di servizio). Ma le sanzioni sono comunque previste qualora l’abbandono di servizio sia accompagnato da ‘giustificato motivo’? Facciamo chiarezza.
Supplenze docenti: conseguenze abbandono di servizio da Gae, Gps e graduatorie d’istituto
Per quanto riguarda le supplenze dei docenti l’abbandono di servizio è disciplinato dall’art 14 dell’O.M 88/2024, sulla base del quale il docente che assume servizio da Gae o Gps e lo abbandona in corso d’anno non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da Gae e dalle Gps anche per disponibilità sopraggiunte, nonché, in caso di esaurimento o
incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. La sanzione si applica per l’a.s. 2024/25 e 2025/26. È possibile essere convocati solo per supplenze brevi dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante ha titolo.
Il docente che assume servizio, a seguito di supplenza conseguita dalle graduatorie d’istituto, e lo abbandona in corso d’anno, perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione. Anche in questo caso la sanzione si applica per l’intero biennio 2024-26. È possibile essere convocati dalle Gps per tutte le graduatorie e classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione.
Le sanzioni sono applicate a prescindere dal motivo che ha condotto all’abbandono di servizio, anche se giustificato.
Supplenze personale ATA: conseguenze abbandono di servizio
Per quanto riguarda le supplenze del personale ATA l’abbandono di servizio, senza giustificato motivo, dalle graduatorie permanenti comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle
graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per tutto l’anno scolastico in corso. Stessa cosa vale in caso di abbandono di servizio, senza giustificato motivo, dalle graduatorie d’istituto. La conseguenza è sempre la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie
di istituto, per l’anno scolastico in corso. Il giustificato motivo a cui si fa riferimento deve essere suffragato da apposita documentazione del supplente.