Come spesso accade nel corso dell’anno scolastico gli aspiranti supplenti ricevono più convocazioni. Per non sbagliare e cercare di lavorare più mesi possibile occorre però sapersi destreggiare tra le varie normative, anche per evitare sanzioni e non ridurre le possibilità lavorative. I dubbi più frequenti riguardano sempre le dimissioni da una supplenza a favore di un’altra. Siamo in questo caso di fronte ad un abbandono di servizio. Ma cosa sapere al riguardo con particolare riferimento all’eventuale preavviso da fornire alla scuola? Facciamo chiarezza.
Dimissioni supplenze e preavviso: cosa sapere
Quando si parla di abbandono di servizio si fa riferimento al caso in cui un supplente si dimette dall’incarico di supplenza per il quale ha già preso servizio. L’abbandono della supplenza dalle graduatorie d’istituto, senza giustificato motivo, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Occorre però precisare che viene meno la sanzione prevista qualora l’aspirante abbia in essere una supplenza breve e risolva anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30 giugno. Dall’a.s 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30 giugno o 31 agosto per altra al 30 giugno o al 31 agosto relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza. I sindacati, in merito, hanno spesso sottolineato comunque che non è ravvisabile nessuna normativa che vieti tale possibilità .
In ogni caso, qualora un aspirante ATA lasci una supplenza breve per una al 30 giugno, non è prevista una specifica tempistica di preavviso. Dal punto di vista deontologico è comunque richiesto che il supplente comunichi al Dirigente Scolastico le dimissioni e la relativa motivazione.