Supplenze
Supplenze

Per i supplenti ATA, esistono delle normative ben precise che regolano la possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un’altra, in modo da garantire un equilibrio tra le esigenze organizzative delle scuole e le opportunità professionali dei lavoratori. In questo articolo approfondiremo i casi specifici in cui è consentito cambiare supplenza e i vincoli normativi che disciplinano questa eventualità.

Passaggio a supplenza fino al 30 giugno

Uno dei casi in cui è possibile interrompere anticipatamente una supplenza riguarda l’accettazione di un incarico fino al 30 giugno. Secondo l’art. 7, comma 2 del DM 430/2000, il personale ATA che si trova in servizio con un contratto breve o fino a una data antecedente al 30 giugno può interrompere tale supplenza per accettare un’altra che abbia come termine proprio il 30 giugno.

Questa disposizione risponde alla logica di permettere ai lavoratori di accedere a incarichi più stabili e di maggiore durata, garantendo allo stesso tempo la copertura del servizio scolastico fino alla fine dell’anno. È importante sottolineare che l’interruzione del contratto precedente non comporta sanzioni, a patto che l’incarico accettato termini il 30 giugno.

Passaggio da Graduatorie di Istituto a Graduatorie Provinciali

Un’altra opportunità per lasciare una supplenza esiste nel caso in cui il supplente ATA sia chiamato da una graduatoria provinciale, pur essendo già in servizio con un incarico derivante dalle graduatorie di istituto. In questo scenario, l’art. 7, comma 4 del DM 430/2000 prevede la possibilità di accettare l’incarico dalle Graduatorie Provinciali, indipendentemente dalla durata della supplenza che si sta svolgendo.

Supplenze fino al 30 Giugno o 31 Agosto con cambio di profilo

Fino a qualche anno fa, era consentito al personale ATA lasciare una supplenza per accettarne un’altra di durata maggiore (fino al 30 giugno o al 31 agosto), anche quando si trattava di un incarico per un diverso profilo professionale (ad esempio, da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo). Tuttavia, con le recenti modifiche normative, questa possibilità è stata eliminata. Attualmente, non è più consentito interrompere una supplenza per accettarne un’altra con termine 30 giugno o 31 agosto se si tratta di un profilo professionale diverso da quello per cui si sta già prestando servizio.

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In breve

Ricordiamo che i passaggi consentiti riguardano principalmente:

  1. Supplenze brevi o fino a una data antecedente al 30 giugno che possono essere interrotte per accettare incarichi fino al 30 giugno.
  2. Graduatorie di Istituto e Provinciali, con la possibilità di passare da un incarico derivante dalle graduatorie di istituto a uno derivante dalle graduatorie provinciali.
  3. Divieto di cambio di profilo professionale per incarichi fino al 30 giugno o 31 agosto.

In generale, qualsiasi altra interruzione anticipata di una supplenza, che non rientri nei casi sopra elencati, può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari. Le normative attualmente in vigore mirano a preservare la continuità del servizio nelle scuole, evitando che cambiamenti improvvisi possano compromettere l’efficienza delle attività amministrative e didattiche. Pertanto, è di fondamentale importanza che il personale ATA valuti con attenzione le opzioni disponibili prima di accettare nuovi incarichi.