ATA terza fascia
ATA terza fascia

Stanno continuando le convocazioni da parte dei vari Usp ai fini delle immissioni in ruolo del personale ATA per l’a.s 2024/25. Terminate queste operazioni, sui posti che residueranno al 31 agosto e 30 giugno, si procederà con l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato dalle graduatorie di prima fascia d’istituto (corrispondenti agli ATA 24 mesi), di seconda fascia (laddove ancora esistenti) e da ultimo dalle graduatorie di terza fascia. Da queste ultime solitamente si attribuiscono le supplenze brevi e temporanee. Ma quando avviene la convalida del punteggio? E chi effettua questa operazione? Facciamo chiarezza.

Graduatorie ATA terza fascia: come funziona la convalida del punteggio

Le varie istituzioni scolastiche stanno procedendo con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia ATA, dando 10 giorni di tempo agli aspiranti pe poter presentare eventuale reclamo. Dopodichè si passa alla pubblicazione degli elenchi definitivi. I controlli che sono stati fatti per condurre alla pubblicazione delle graduatorie non sono stati effettuati però in maniera approfondita. Il controllo più meticoloso verrà effettuato in un secondo momento ai fini della convalida del punteggio. Come afferma infatti l’art 6 comma 9 del decreto n. 89 del 21 maggio 2024 “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall’aspirante nella domanda, per verificare l’ammissibilità della stessa, l’inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l’indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l’attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l’applicazione telematica resa disponibile dall’Amministrazione.

Il comma 11 prosegue affermando che “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.” Va precisato che chi era già inserito in graduatoria si vedrà convalidare solo il punteggio maturato nell’ultimo triennio. A tutti gli aspiranti, che hanno fatto nuovo inserimento o che hanno solo aggiornato, le segreterie scolastiche potrebbero richiedere documentazione a supporto di quanto dichiarato nella domanda.

Conseguenze della convalida

Dai commi 13 a 15 del predetto art. 6 sono previsti risvolti diversi a seconda che la convalida abbia esito negativo o positivo. In caso di esito negativo della verifica il dirigente scolastico adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione dalle graduatorie ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Il dirigente scolastico comunicherà il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. Il servizio già svolto, pur a seguito di dichiarazioni non veritiere, sarà considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Invece il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.