“Ho avuto un infortunio durante una supplenza breve di tre giorni nel mese di febbraio 2024, ma siccome il contratto di lavoro era di tre giorni e l’infortunio si è prolungato per più di 40 gg sono stata retribuita solo per i tre giorni di contratto. Per i restanti giorni non ho ricevuto pagamento né da Inail perché mi affermano che è un lavoro pubblico, né dalla scuola. Inoltre non mi è stato riconosciuto neanche il punteggio poiché la scuola asserisce che, senza contratto, anche se l’infortunio è stato protocollato dalla scuola non mi possono riconoscere il punteggio. Ho avuto così l’inconveniente che non mi hanno pagato naspi per due mesi perché ero in infortunio e non ho ho ricevuto niente neanche dall’Inail. Mi sembra una situazione un pochino anomala. Vi scrivo per andare a capo di questa situazione”. Risponde al quesito della nostra lettrice l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Infortunio sul lavoro: normativa di riferimento
La risposta al quesito posto dalla lettrice risiede nell’art. 20 del CCNL 2007 e, nello specifico, nei commi 1 e 3, i quali testualmente così dispongono: “1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a).
2……..(omissis)…..
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.
La retribuzione e il computo delle giornate di malattia
Il primo comma, dunque, esprime i seguenti due principi:
1) il periodo di malattia dovuto a causa di servizio non si computa nel periodo di comporto, ossia nel periodo massimo di malattia di cui dispone il dipendente ai fini della conservazione del posto, che varia in base alla propria tipologia contrattuale;
2) il periodo di malattia dovuto a causa di servizio viene retribuito per intero, senza decurtazione alcuna, anche se per la tipologia di contratto sarebbe prevista la riduzione dello stipendio.
Il caso dei supplenti con supplenza breve
Il terzo comma, invece, rappresenta una disposizione di chiusura e fissa il principio di carattere generale per cui i principi enunciati nel primo comma si applicano a tutto il personale scolastico a prescindere dalla tipologia di contratto (di ruolo, supplenti con incarico annuale, supplenti con incarico al 30 giugno, supplenti con supplenza breve), con la specificazione che:
- ciò vale nei limiti della durata della nomina;
- nell’ipotesi in cui cessata la prima supplenza se ne ottenga un’altra, e il supplente sia ancora in infortunio, può usufruire, con riferimento alla nuova supplenza, dei benefici di cui al primo comma.
La risposta al quesito
Dal tenore letterale del terzo comma dell’art. 20 CCNL 2007, e alla luce di quanto si è sin qui detto, emerge con chiarezza che il dipendente che durante il periodo di infortunio sul lavoro cessi il contratto, non ha diritto né al pagamento della retribuzione nel periodo di malattia dovuto ad infortunio, né all’attribuzione del relativo punteggio. Ciò, ovviamente, a meno che non riceva altra nomina effettiva.