Nel corso dell’anno scolastico, capita spesso che giornalmente ci siano docenti costretti ad assentarsi per vari motivi: le assenze possono essere di pochi giorni o prolungarsi per più tempo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni in merito all’attribuzione di queste supplenze brevi: in base alle indicazioni date, il Dirigente Scolastico deve usufruire prima di tutto di docenti interni che costituiscono l’organico dell’autonomia. Solo in un secondo tempo, potrà convocare dalla graduatorie d’istinto. Vediamo nel dettaglio quanto previsto.Â
Indicazioni operative per la gestione delle supplenze brevi
Con la nota 8446 del 3 dicembre 2024 il MIM ha fornito le indicazioni operative su come gestire le supplenze brevi durante il corso dell’anno scolastico, fissando quelli che sono i limiti e le condizioni per il conferimento degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie da parte del Dirigente scolastico. Per quanto riguarda il personale docente:
– le supplenze devono coprire esclusivamente il periodo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e sono conferibili solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima Istituzione scolastica, anche con riferimento al personale soprannumerario, utilizzando le soluzioni organizzative più idonee, ivi compresi gli spazi consentiti di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, in funzione della garanzia del diritto allo studio e dell’obiettivo del contenimento della spesa sopra richiamati;Â
– Â non sono conferibili per il primo giorno di assenza del docente titolare, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, circostanze che ove ricorrano dovranno essere debitamente motivate2;
–  di norma può essere effettuata la sostituzione del docente assente fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.Â
Precisazioni in merito alle assenze del docente di potenziamento
In caso di assenza del titolare i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto4 e ferma restando la continuità dell’offerta formativa deliberata nel PTOF, nonché l’articolo 43
comma 11 del CCNL 19/21.