Quest’anno sembra registrarsi una più ampia esigenza di copertura delle cattedre. La situazione è stata generata soprattutto dall’accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo da concorso PNRR e per l’eliminazione della Mad. L’ultimo passaggio che le scuole possono attivare per ricercare supplenti è l’interpello. Questo strumento però, come si dubitava, non risulta essere efficace per quelle supplenze brevi che richiedono immediatezza nell’individuazione di un supplente. Qualche settimana fa era dunque intervenuto il Ministero con una nota aprendo all’interpello preventivo, che sembra riassumere le vesti della vecchia Mad. Si potrà però ricorrere a questa modalità solo in presenza di precise condizioni. Di seguito i dettagli.
Interpello preventivo: come funziona?
Lo scorso 9 ottobre il MIM ha risposto ai continui interrogativi che molte scuole avevano sollevato di fronte alla tempestività di reperire supplenti quando la cattedra resta scoperta per pochi giorni. L’interpello infatti non sembrava rispondere all’obiettivo della celerità in queste situazioni. Il Ministero ha così permesso che, con riguardo alla scuola dell’infanzia e primaria (dove si registra maggiore fabbisogno), e per supplenze inferiori ai 10 giorni, potesse essere pubblicato un interpello preventivo.
In pratica le scuole pubblicano un avviso chiedendo agli interessati di inviare disponibilità preventivamente qualora si ravvisasse il bisogno di coprire supplenze fino a 10 giorni. In buona sostanza funziona in questo caso come una messa a disposizione, in modo da permettere una più rapida copertura delle assenze, evitando disagi all’organizzazione scolastica e garantendo la continuità didattica agli alunni.
All’interno dell’interpello preventivo sono comunque indicati i criteri che verranno seguiti nell’assegnazione delle supplenze, ricorrendo dapprima agli aspiranti in possesso del dovuto titolo, e solo in assenza di candidati con le caratteristiche richieste si procederà all’attribuzione della supplenza a chi è sprovvisto di titolo. Viene infine ricordato che una volta inviato l’interpello, se si accetta la supplenza, si è vincolati alle stesse regole che si applicano alle graduatorie di istituto ai sensi dell’art. 14 dell’O.M. 88/2024: rinunciare o non prendere servizio può comportare sanzioni, come l’esclusione dalle convocazioni future.