Supplenze
Supplenze

Conferimento supplenze da Graduatorie ad Esaurimento e da Graduatorie Provinciali per le Supplenze, l’Ambito Territoriale di Napoli è intervenuto con una Nota per chiarire alcuni aspetti riguardanti la priorità nella scelta delle sede, in relazione all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

Priorità nella scelta della sede nell’attribuzione delle supplenze da GAE e GPS: Nota N. 11812 dell’AT di Napoli

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli comunica, ad integrazione di quanto indicato nella circolare N. 115135 del 25 luglio scorso, che, ai fini del diritto alla priorità di scelta della sede, l’intera documentazione, accertante il possesso dei requisiti, deve essere allegata a sistema in unico file pdf (in mancanza di stampanti, scanner fisici, si consiglia di utilizzare le app scanner presenti negli store degli smartphone, evitando di inoltrare foto). 

Per poter fruire del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente CCNI sulla mobilità del personale scolastico. La documentazione, ricorda l’Ufficio Scolastico di Napoli, dovrà essere completa e leggibile, in caso contrario non si potrà fruire del beneficio della priorità. Gli aspiranti disabili, non in situazione di gravità, saranno chiamati ad includere nel file, la documentazione attestante sia l’handicap (secondo quanto indicato dall’articolo 3 comma 1 della Legge 104/92), che il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni indicate nell’apposita tabella (articolo 21 della succitata legge 104/92). 

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che assistono un familiare, la particolare condizione fisica (in situazione di gravità) che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Questa disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili (punto IV del sopra citato CCNI sulla mobilità del personale scolastico). 

Nel caso in cui l’aspirante all’incarico di supplenza non dovesse esprimere nella domanda preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. L’Ufficio Scolastico di Napoli, nella Nota N. 11812 del 29 luglio, ribadisce che tutto ciò produrrà la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina, per l’anno scolastico di riferimento.