Supplenze da GPS per l’anno scolastico 2023/24, uno degli aspetti piĆ¹ contestati riguardanti la procedura informatizzata di attribuzione degli incarichi a tempo determinato ĆØ quello riguardante il conferimento di una supplenza a un docente con un punteggio piĆ¹ basso in graduatoria. A questo proposito, l’Ambito Territoriale di Milano ha pubblicato un’apposita Nota (N. 13887 del 4 settembre) che intende chiarire questo aspetto.

Supplenze da GPS 2023/24, l’algoritmo non ‘torna indietro’: chiarimenti

L’Ambito Territoriale di Milano, nella nuova Nota, ha preso in esame due diverse casistiche: la prima ĆØ quella che riguardaĀ lā€™aspirante che lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente piĆ¹ basso; la seconda, invece, riguarda lā€™aspirante che lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto.Ā 

Il docente ‘superato’ dal collega in posizione inferiore e con punteggio piĆ¹ basso

In merito alla prima ipotesi, l’AT di Milano ha spiegato che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale.Ā Vi ĆØ poi il caso dei candidati ā€œriservistiā€ beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.Ā 

Il docente non ha ricevuto la nomina o ha ricevuto una nomina diversa da quella prevista

In questo caso, la motivazione risiede nellā€™istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 31 luglio 2023. Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato ā€œXā€, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, lo considererĆ  rinunciatario per quella classe di concorso.Ā 

Il candidato, di conseguenza, non potrĆ  piĆ¹ ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorsoĀ per lā€™intero anno scolastico ai sensi dellā€™art. 12, comma 4, dellā€™ordinanza ministeriale n. 112/2022. Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili ā€“ anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina ā€“ non saranno assegnate ai candidati che sono stati giĆ  ā€œsuperatiā€. Il sistema informativo ripartirĆ  dallā€™ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso allā€™esito della precedente fase di nomina, cosƬ come stabilito dallā€™art. 12, comma 10, dellā€™ordinanza ministeriale n. 112/2022. In buona sostanza, lā€™assegnazione dellā€™incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia allā€™incarico preclude, altresƬ, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.Ā