Supplenze da GPS per l’anno scolastico 2023/24, uno degli aspetti più contestati riguardanti la procedura informatizzata di attribuzione degli incarichi a tempo determinato è quello riguardante il conferimento di una supplenza a un docente con un punteggio più basso in graduatoria. A questo proposito, l’Ambito Territoriale di Milano ha pubblicato un’apposita Nota (N. 13887 del 4 settembre) che intende chiarire questo aspetto.

Supplenze da GPS 2023/24, l’algoritmo non ‘torna indietro’: chiarimenti

L’Ambito Territoriale di Milano, nella nuova Nota, ha preso in esame due diverse casistiche: la prima è quella che riguarda l’aspirante che lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso; la seconda, invece, riguarda l’aspirante che lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto. 

Il docente ‘superato’ dal collega in posizione inferiore e con punteggio più basso

In merito alla prima ipotesi, l’AT di Milano ha spiegato che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. Vi è poi il caso dei candidati “riservisti” beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso. Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. 

Il docente non ha ricevuto la nomina o ha ricevuto una nomina diversa da quella prevista

In questo caso, la motivazione risiede nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 31 luglio 2023. Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza come sopra descritti, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, lo considererà rinunciatario per quella classe di concorso. 

Il candidato, di conseguenza, non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022. Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”. Il sistema informativo ripartirà dall’ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10, dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022. In buona sostanza, l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.