Supplenze da graduatorie ad esaurimento, graduatorie provinciali e da graduatorie di istituto, molti aspiranti docenti hanno dei dubbi in merito alla possibilità o meno di lasciare un incarico di supplenza per un’altra nomina con contratto determinato. A questo proposito, UIL Scuola Rua ha redatto un’apposita scheda in cui vengono esaminate le diverse casistiche.

Supplenze da GAE, graduatorie provinciali e graduatorie di istituto: quando si può lasciare un incarico per un altro?

In merito alle diverse casistiche, ad esempio, non è possibile lasciare una supplenza dalle graduatorie ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali per un’altra supplenza, sempre da GAE o GPS, o da graduatorie di istituto. Nel caso di spezzone orario resta la possibilità di completare l’orario secondo quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022.

Viceversa, è sempre possibile il percorso contrario. Ovvero è sempre possibile lasciare una supplenza da graduatorie di istituto per una supplenza che è stata conferita da GAE o GPS, sulla medesima classe di concorso oppure su c.d.c./posto diverso. È bene sottolineare, comunque, che il docente che abbia una supplenza in corso da graduatorie di istituto può rifiutare un possibile incarico da GAE o GPS, senza incorrere in sanzioni.

Non è mai possibile, invece, lasciare una supplenza ‘breve’ da graduatorie di istituto per un altro incarico, sempre da graduatorie di istituto. Per esempio, il docente che ha una supplenza fino a dicembre di 7 ore, non può mai lasciarla per un’altra supplenza, anche se più lunga, (esempio scadente a marzo), e anche se è per più ore (esempio 18). Nel caso di spezzone orario resta la possibilità di completare l’orario secondo quanto previsto dall’O.M. 112 del 6 maggio 2022. A questo indirizzo, si riporta il testo integrale della scheda apposita redatta da UIL Scuola, con tutte le casistiche.