Abbandono di servizio
Abbandono di servizio

Supplenze da Graduatorie di Istituto, gli Uffici Scolastici stanno procedendo con le assegnazioni degli incarichi a tempo determinato, con tempistiche diverse: c’è chi sta ancora nominando da GPS, c’è chi, invece, è già passato allo scorrimento delle Graduatorie di Istituto, quindi con l’assegnazione delle supplenze brevi.

Nomine da Graduatorie di Istituto: sanzioni per mancata accettazione o abbandono del servizio

L’Ordinanza Ministeriale N. 88, a proposito dei casi di mancata accettazione, rinuncia o abbandono del servizio, prevede sanzioni particolarmente pesanti. Al comma 2, lettera a) e b), dell’articolo 14 della suddetta O.M., si legge: ‘La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione’. 

Mancata accettazione o rinuncia

‘Analogamente – si continua a leggere – la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita’.

Abbandono del servizio

‘L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime’.

Quando si può lasciare una supplenza breve

Tuttavia, c’è anche la possibilità di lasciare una supplenza breve da Graduatoria di Istituto ed è il caso in cui l’aspirante riceva una proposta di assunzione da GPS/GAE (o sempre da graduatoria di istituto) con termine contrattuale al 31 agosto oppure al 30 giugno.