Proseguono i dubbi da parte degli aspiranti in merito alle supplenze e alle convocazioni. A tratti non è chiaro se è il ‘modus operandi’ di alcune segreterie scolastiche ad essere errato o se c’è una sbagliata interpretazione da parte degli insegnanti precari che ricevono la proposta di supplenza. Ad ogni modo per fugare ogni incertezza basta fare riferimento all’O.M 88/2024, la quale chiarisce le modalità attraverso cui le scuole possono convocare i supplenti. Di seguito i dettagli.
Convocazioni supplenze: chiarimenti e normativa di riferimento
Un chiarimento in merito alle modalità delle convocazioni è stato dato nelle scorse ore da Adip Anief sulla pagina ufficiale facebook, citando quanto stabilisce l’art 13 comma 2 dell’O.M 88/2024. La precisazione è arrivata dopo la segnalazione da parte di una docente che sembrerebbe aver ricevuto una convocazione in presenza. Cosa dice quindi l’ordinanza di riferimento?
Riportiamo testualmente: “Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad
accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.” Non esiste quindi alcuna convocazione in presenza, e gli aspiranti che dovessero ritrovarsi con questa richiesta da parte delle segreterie scolastiche dovrebbero fare presente proprio la citata normativa e contestarne la modalità.
Il comma 3 stabilisce invece poi le tempistiche di preavviso e la modalità attraverso cui viene assegnata ciascuna supplenza: “L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.“