Ai docenti di ruolo è riconosciuta la possibilità di ottenere supplenze pur avendo un contratto a tempo indeterminato. Lo prevede l’art 47 del CCNL Scuola 2019-21. Questo spiega perchè molti di loro sono ancora inseriti nelle Gps e non si sono fatti depennare. Ma fino a quando permane questa possibilità? Esistono limiti? Facciamo chiarezza spiegando anche le conseguenze.
Docenti di ruolo e supplenze: cosa sapere
Partiamo dal presupposto che conseguire supplenze anche se già di ruolo rappresenta un diritto riconosciuto agli insegnanti assunti a tempo indeterminato (ad esclusione dei docenti neoimmessi che devono ancora superare l’anno di prova e formazione) esercitato spesso come ‘escamotage’ a seguito del vincolo triennale che impedisce il trasferimento per 3 anni. Va comunque specificato che la supplenza può essere ottenuta su altra classe di concorso rispetto a quella su cui il docente interessato è di ruolo. Come meglio stabilisce il citato art 47 i docenti di ruolo possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
L’accettazione di supplenze in base all’art 47 CCNL Scuola 2019-21 può avvenire senza limiti di tempo. Ogni anno scolastico può quindi essere esercitata questa possibilità. L’unica conseguenza in cui il docente di ruolo può incorrere è la perdita della titolarità: dopo infatti 3 anni di supplenza, all’accettazione del quarto incarico, l’interessato perde la sede di titolarità. A seguito di ciò dovrà presentare domanda di mobilità per ottenere una nuova sede di titolarità. Nel CCNL 19/21, in merito, è stata aggiunta una precisazione che troviamo contenuta nella dichiarazione congiunta relativa proprio al citato art. 47, che stabilisce: “Con riferimento a quanto previsto all’art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.“
Da ciò si evince che il docente, che perde la sede di titolarità all’accettazione della quarta supplenza, non deve presentare domanda ogni anno scolastico successivo al quarto anno ma, a seguito dell’assegnazione di una nuova sede, inizia a decorrere un nuovo triennio e solo al “nuovo” quarto anno l’interessato perderà nuovamente la predetta sede.
Nulla viene detto sulle eventuali supplenze continuative. Questo significa che la sede di titolarità viene persa dopo l’accettazione di supplenze per 3 anni, a prescindere che queste siano state o meno continuative.