Supplenze docenti
Supplenze docenti

Il docente di ruolo può accettare incarichi di supplenza su posto intero con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, come previsto dall’articolo 47 del CCNL 2019/21. Questa possibilità è concessa per un diverso grado di istruzione, un’altra tipologia di posto o una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità. Ad esempio, un docente titolare su sostegno nella scuola secondaria di primo grado può accettare una supplenza su posto comune nello stesso grado.

Supplenze per i docenti di ruolo: condizioni e obblighi

L’accettazione della supplenza comporta:

  • Il mantenimento della titolarità della sede per un massimo di tre anni, senza assegni.
  • La richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico.
  • L’applicazione della normativa prevista per i docenti a tempo determinato, comprese le regole sulle ferie.

Un’eccezione riguarda i docenti in anno di prova, che non possono accettare supplenze fino al superamento dello stesso (DM 158/2024).

Esistono limiti temporali per accettare una supplenza?

Il CCNL non prevede un termine entro cui un docente di ruolo possa accettare una supplenza. Tuttavia, si distinguono due casi:

  • Posto vacante prima del 31 dicembre: se la supplenza viene assegnata anche dopo tale data, il docente può accettarla, purché sia su posto intero e con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
  • Posto disponibile dopo il 31 dicembre: in questo caso, la supplenza sarà breve e terminerà con la fine delle lezioni, quindi non rientra tra quelle accettabili dai docenti di ruolo.

Se il posto, però, è divenuto vacante e/o disponibile prima del 31/12 e la supplenza venga assegnata dopo tale data, la supplenza avrà come termine il 30 giugno o il 31 agosto e quindi è possibile accettarla.

Procedura di accettazione

Il docente può ricevere convocazioni sia dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sia dalle Graduatorie d’Istituto. Dopo l’accettazione dell’incarico, deve informare la scuola di titolarità e richiedere l’aspettativa. Questa opportunità consente ai docenti di ruolo di spostarsi in un’altra provincia o sperimentare un altro grado di istruzione, ma va valutata con attenzione considerando le conseguenze contrattuali e la gestione della sede di titolarità.