Supplenze
Supplenze

Supplenze per i docenti di ruolo, nel nuovo CCNL firmato la scorsa settimana all’ARAN ci sono novità anche per quanto riguarda la normativa sull’accettazione degli incarichi a tempo determinato da parte dei docenti di ruolo. La novità più sostanziale è rappresentata dal fatto che l’articolo 47 del nuovo contratto va ad abrogare l’articolo 36 del precedente CCNL.

Supplenze docenti di ruolo, cosa cambia con il nuovo CCNL: le novità

La novità, rispetto al passato, è rappresentata dal fatto che il docente di ruolo avrà la possibilità di accettare una supplenza annuale al 31 agosto oppure al 30 giugno non solamente per un’altra classe di concorso o grado ma anche per un’altra tipologia di posto. È il caso del docente di ruolo su posto comune che accetta un incarico a tempo determinato su posto di sostegno nello stesso grado/ordine di scuola.

Cosa dice l’articolo 47 del nuovo CCNL

Il nuovo CCNL, all’articolo 47, prevede, infatti, quanto segue: ‘Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso’. 

È opportuno, comunque, ricordare che i docenti neoimmessi in ruolo, chiamati a svolgere l’anno di prova, non possono accettare supplenze ai sensi di quanto indicato dal decreto N. 138 del 13 luglio 2023 con oggetto ‘Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24’.
Inoltre, i docenti di ruolo, secondo il testo del nuovo contratto, non potranno più accettare incarichi di supplenza su posti non interi, ovvero i cosiddetti ‘spezzoni‘ ma potranno solo prendere in considerazione supplenze su posti interi sino al 30 giugno o al 31 agosto.