Supplenze
Supplenze

Supplenze personale docente, educativo e ATA, in data odierna, 18 gennaio, è stato firmato in via definitiva il nuovo CCNL valido per il triennio 2019/2021. Per quanto riguarda le supplenze del personale docente, sono in arrivo delle novità per quanto riguarda la fruizione dei permessi per motivi familiari e personali.

Novità sui permessi retribuiti per il personale docente supplente: cosa dice il nuovo CCNL

Il comma 12 dell’articolo 35 del nuovo contratto sottoscritto in data odierna indica quanto segue: ‘Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari). Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007′.

Cosa cambia per i supplenti sino al 31 agosto e 30 giugno

Il nuovo CCNL, pertanto, va a riconoscere anche al personale supplente che ha sottoscritto un contratto sino al 31 agosto o al 30 giugno il diritto di poter usufruire di tre giorni di permesso retribuito, durante l’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Si tratta di un’importante novità in quanto questo diritto, in precedenza, apparteneva solamente al personale di ruolo. Per quanto riguarda il personale ATA, nello specifico, i permessi retribuiti potranno essere fruiti ad ore. 

Permessi supplenze brevi

Per quanto concerne, invece, il personale docente, educativo e ATA che sottoscrive un contratto a tempo determinato non annuale, sono previsti permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 6 giorni per anno scolastico (secondo le disposizioni indicate al comma 2 dell’articolo 15 del CCNL del 2007).