Attribuzione incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2023/24, le operazioni stanno proseguendo con tempistiche diverse: c’è chi ha già svolto il secondo turno di nomina. A questo proposito, gli Uffici Scolastici che stanno andando avanti con l’assegnazione delle supplenze, hanno fornito alcune delucidazioni in merito alla procedura.
Supplenze 2023/24, quale procedura si adotta per il secondo turno di nomina
Quali saranno i posti che si renderanno disponibili per il secondo turno di nomina? Gli Uffici Scolastici che hanno già provveduto a svolgere il secondo turno di nomina hanno incluso nel turno i posti risultanti dalle rinunce alle supplenze, dalle rinunce alle immissioni in ruolo da graduatorie di merito e le cattedre disponibili in seguito ad accoglimento di domande di assegnazione provvisoria o utilizzazione interprovinciali. Inoltre, gli Uffici Scolastici hanno incluso gli altri provvedimenti che hanno portato all’uscita del docente titolare dalla sede di servizio.
Per quanto riguarda le rinunce da GM e quelli derivanti da assegnazione provvisoria, non mancano le polemiche, soprattutto in relazione al fatto che gli Uffici Scolastici avrebbero dovuto rendersi conto dell’impossibilità di poter inserire il quadro completo dei posti disponibili già al primo turno. Il fatto è che, in alcune province, si è provveduto a svolgere il secondo turno di nomina entro il 31 agosto comprendendo dei posti disponibili che, invece, dovevano essere già inclusi in occasione del primo turno. In altre province, invece, il secondo turno è stato rinviato alla prossima settimana. Insomma, anche quest’anno, ciascun Ufficio Scolastico opera in maniera differente rispetto ad un altro.
Secondo turno di nomina supplenze, da dove si riparte?
In una Nota diffusa oggi, 1° settembre, l’Ufficio Scolastico di Reggio Emilia ha risposto ai reclami che sono già pervenuti in merito alle nomine effettuate. In particolar modo, viene spiegato il funzionamento dell’algoritmo: ‘Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, il candidato viene automaticamente e inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l’intero anno scolastico ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4°, dell’O.M. n. 112/2022.’
In buona sostanza, viene ribadito il fatto che l’algoritmo ‘non torna indietro’. Pertanto, in occasione delle successive fasi di nomina, le sedi che sono diventate nuovamente disponibili non potranno essere assegnate ai candidati che sono stati già ‘superati’ dall’algoritmo ministeriale. Il sistema, infatti, ripartirà dall’ultimo candidato individuato, per ciascuna classe di concorso, all’esito della fase precedente di nomina, secondo quanto indicato dall’articolo 12, comma 10, dell’Ordinanza Ministeriale N. 1112/2022.