Rinunciare ad una supplenza da Gps o, peggio ancora, abbandonare il servizio comporta serie conseguenze che limitano la possibilità di lavorare durante l’anno scolastico, nonchè per quello successivo. Prima quindi di adottare certe azioni è consigliabile ponderare la decisione. Ciò che però spesso porta alcuni docenti a sottovalutare le sanzioni del caso è la prosecuzione della ricezione di convocazioni al 31 agosto e al 30 giugno dalle graduatorie d’istituto nonostante la rinuncia o l’abbandono di servizio. Come mai questo accade? Gli aspiranti possono quindi aggirare le sanzioni? Facciamo chiarezza.
Sanzioni supplenze in caso di rinuncia e abbandono di servizio
Le sanzioni che seguono alla rinuncia o all’abbandono di servizio da Gps sono previste dall’art 14 dell’O.M 88/2024. Nello specifico in caso di rinuncia ne consegue l’impossibilità di ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, per l’a.s. di riferimento, sia sulla base delle GaE, che delle GPS e, in caso di esaurimento delle GPS, anche dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/posti/gradi di istruzione per i quali si ha titolo. Questo significa che chi rinuncia ad una supplenza da GaE/GPS non potrà ottenere, per l’a.s. di riferimento, alcuna supplenza al 30 giugno o al 31 agosto da nessuna graduatoria di inserimento.
In caso invece di abbandono di servizio da Gae e Gps le conseguenze sono ancora più severe. La conseguenza è la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle GAE, GPS e graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e tipi di posto per l’intero periodo di validità delle graduatorie stesse (quindi per il prossimo biennio).
Quali supplenze si possono accettare?
Se si incorre in una delle descritte situazioni le uniche supplenze che gli aspiranti possono accettare sono quelle brevi, conferite dalle graduatorie d’istituto. Tra queste vi rientrano comunque anche incarichi lunghi, inclusi quelli fino al termine delle lezioni. Spesso chi è stato sanzionato si ritrova però a continuare a ricevere convocazioni fino al 30 giugno o al 31 agosto, che comunque non possono essere accettate vista la presenza della sanzione. Questo avviene perchè la rinuncia o l’abbandono di servizio non sono stati ancora comunicati al sistema informativo del Ministero. Si tratta però solo di un ritardo momentaneo che non consente al docente sanzionato di aggirare la norma e la sanzione comminata.
Incorrere in una delle sanzioni indicate, tra l’altro, non permette nemmeno di accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto con uno spezzone orario. Ad essere preclusa è infatti la durata della supplenza: fa fede il termine del contratto, che non può essere al 31 agosto o al 30 giugno in caso di sanzione. Si possono accettare solo supplenze brevi.