Supplenze
Supplenze

Proseguono le supplenze per la copertura delle cattedre nelle varie classi di concorso. Come ogni anno la situazione si presenta variegata a seconda della provincia. Le convocazioni, in questo periodo dell’anno, stanno arrivando prevalentemente tramite le graduatorie d’istituto e tramite interpello. Spesso tra gli aspiranti viene sottovalutata o la provenienza della supplenza (pensando che se attribuita da GI o interpello non comporti conseguenze se la si abbandona) oppure non viene considerato, da chi magari è alle prime esperienze, che nel momento in cui si instaura un rapporto di lavoro si soggiace a tutte le condizioni e alle eventuali conseguenze. Un dubbio che spesso sorge riguarda la casistica dell’abbandono di servizio: la sanzione scatta anche senza avere ancora firmato il contratto? Facciamo chiarezza.

Presa di servizio e contratto

Nel momento in cui una supplenza viene assegnata il docente destinatario della stessa ha come primo adempimento burocratico la firma della presa di servizio. A partire da questo momento inizia a tutti gli effetti il rapporto di lavoro. Il contratto viene solitamente firmato in un secondo momento, quando sarà stato preparato dalla segreteria scolastica e firmato dal dirigente scolastico. Possono trascorrere anche alcune settimane tra la presa di servizio e la firma del contratto. I diritti e i doveri del dipendente (il supplente) partono però già dalla presa di servizio.

Supplenze e abbandono di servizio

L’art 14 dell’O.M 88/2024 disciplina le sanzioni in caso di abbandono di servizio. Se la supplenza è stata attribuita da Gae o Gps la conseguenza sarà la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Se l’incarico è stato assegnato dalle graduatorie d’istituto l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Va poi aggiunto che i docenti, che ottengono la supplenza tramite interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall’OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all’art. 14 della stessa ordinanza.

Tutte queste sanzioni scattano a seguito di abbandono di servizio già dopo la firma della presa di servizio, senza che sia necessaria anche la firma del contratto.