Supplenze
Supplenze

Come gestire contemporaneamente la Partita IVA e la possibilità di svolgere supplenze a scuola, senza infrangere la legge? Un lettore ci pone il seguente quesito: “Io ho i requisiti per prestare supplenza per le classi A18 e A19, attualmente lavoro in proprio come amministratore di una Srls. In caso di chiamata (so che non si può sospendere una partita iva) posso autosospendermi dalla mia carica o fare qualche azione che mi consenta di prendere servizio senza contravvenire alle attuali normative?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Partita IVA e supplenze: la normativa sulle incompatibilità

La questione dell’incompatibilità del personale docente, educativo e ATA della scuola si inquadra nell’ambito della più generale disciplina dell’incompatibilità dei pubblici dipendenti dettata dagli articoli 60 e ss. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui l’impiegato non può:

  1. esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione
  2. assumere impieghi alle dipendenze di privati
  3. accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.

Analogamente, l’art. 508, comma 10, del D.Lgs.16 aprile 1994 n. 297, con particolare riferimento ai docenti, dispone che il personale docente “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”. Secondo il successivo comma 11, il divieto “non si applica nei casi di società cooperative”.

I limiti

Alla luce della normativa sopra citata, è assolutamente vietato al pubblico dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche in regime part time, assumere la qualità di socio amministratore di una società con scopo di lucro, mentre è consentito assumere la qualità di socio non amministratore. La SRL Semplificata (o SRLS) è una società responsabilità limitata con scopo di lucro, sicché il socio amministratore, ossia come socio illimitatamente responsabile nei confronti dei creditori sociali, versa in una situazione di incompatibilità qualora dovesse assumere un pubblico impiego.

Risposta al quesito

Il lettore, socio amministratore di una società di capitali con scopo di lucro, qualora dovesse essere destinatario di una proposta di assunzione nel pubblico impiego, e nello specifico nella scuola pubblica, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà rimuovere la causa di incompatibilità, cessando la carica di socio amministratore.