Quando si tratta di dover decidere se lasciare una supplenza a favore di un altra permangono sempre dubbi tra gli aspiranti. Occorre infatti sempre tenere a mente il regime sanzionatorio previsto dall’O.M 88/2024 per rispettare alcune precise regole senza incorrere in rigide conseguenze. Un dubbio frequente attiene la possibilità di lasciare supplenze al 30 giugno in regime di part-time a favore di altre, sempre al 30 giugno, ma a tempo pieno: questa facoltà è ammessa? Vediamo di fare chiarezza.
Supplenze: quando si può lasciare un incarico senza incorrere in sanzioni
Occorre iniziare col tenere a mente la tipologia di graduatoria da cui viene conferita la nomina e capire come comportarsi. Se infatti si sta già svolgendo una supplenza dalle graduatorie d’istituto e si riceve una nomina da Gae o Gps si può lasciare l’incarico in corso senza incorrere in alcuna sanzione (art 14 comma 3 O.M 88/2024). Diverso è il caso quando si intende lasciare una supplenza da graduatorie d’istituto per altra dagli stessi elenchi.
Mentre è possibile lasciare supplenze ‘fino all’avente diritto’ per incarichi al 31 agosto o al 30 giugno per la stessa o diversa classe di concorso o tipologia di posto anche quando si tratta di uno spezzone (come sancisce sempre l’art 14 comma 3 dell’O.M 88/2024), non si può mai lasciare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per altra di pari durata. Se quindi un aspirante ha già iniziato a lavorare (o comunque ha già firmato la presa di servizio) per una supplenza al 30 giugno in regime di part-time e riceve una proposta di pari durata ma a tempo pieno non è ammessa la possibilità di lasciare la prima supplenza, perchè si configurerebbe un’ipotesi di abbandono di servizio. Fa fede infatti la durata del contratto e non il numero di ore. Il docente in part-time può sempre però avere diritto al completamento, potendo quindi integrare con altra supplenza part-time o per un monte ore inferiore che si va ad aggiungere al part-time iniziale.
Ammessa è infine la possibilità di lasciare una supplenza conferita da GI fino al termine delle lezioni, per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto (art 14 comma 3 O.M 88/20249. Questo perchè la prima è qualificata come supplenza breve e temporanea. Quando invece entrambe sono brevi e conferite sempre da GI non si può abbandonare una favore di un’altra, anche se la seconda è di durata superiore.
E per quanto riguarda l’interpello?
In merito all’interpello il discorso è ancora più rigido. L’art 13 comma 23 dell’O.M 88/2024 stabilisce infatti che l’aspirante non può mai accettare un incarico da interpello se ha già in essere un contratto di supplenza, a prescindere dalla durata della stessa e a prescindere da quale graduatoria sia stata conferita. La ratio di questa preclusione si fonda probabilmente sul voler fare dell’interpello ‘l’ultima spiaggia’ a cui un docente precario può aspirare solo qualora sia inoccupato totalmente. Non è infatti nemmeno possibile completare l’eventuale spezzone conferito da GI tramite altro spezzone conferito da interpello.