Supplenze
Supplenze

Supplenze ATA e GPS: i precedenti penali influiscono sulle convocazioni? Una lettrice scrive: “Salve, desidero sapere e avere chiarimenti. Il diploma ‘Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli’, quali classi di concorso riguarda? E quali istituti deve inserire nella scelta scuola per Ata? Mio figlio è già inserito graduatoria Ata 3 fascia e adesso deve fare la domanda per la prima volta per le GPS, ha avuto precedenti penali, verrà comunque chiamato per le supplenze in GPS? Anno precedente ha avuto due convocazioni come Collaboratore scolastico e quest’anno una, ma la cosa non è andata. Per le GPS quale classe di concorso riguarda? E quali scuole deve scegliere? In merito ai precedenti penali come si procede nell’ambito delle graduatorie Ata e GPS? come influisce nell’ambito scolastico? Da premettere nella graduatoria Ata 3 fascia ha dichiarato i precedenti penali e comunque ripeto è stato convocato.” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

I titoli di accesso alla classe di concorso B011

IL D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, disciplina i titoli di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria e i relativi insegnamenti. Nella Tab. A vi sono le classi di insegnamento “ordinarie”, nella Tab. B le classi di concorso ITP. Con particolare riferimento al Diploma di Diploma di istruzione professionale Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio, questo dà accesso alla classe di concorso B011 Esercitazioni agrarie, che consente di insegnare negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali, negli indirizzi di seguito riportati:

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  • Istituto Tecnico – settore Tecnologico, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria

Laboratorio in compresenza nelle discipline:
Scienze integrate (Fisica) 1° biennio
Scienze integrate (Chimica) 1° biennio
Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

  • Istituto Professionale – settore Servizi, indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Laboratorio in compresenza nelle discipline:
Scienze integrate (Fisica) 1° biennio
Scienze integrate (Chimica) 1° biennio
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2° biennio
Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Gestione risorse forestali e montane
Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno
opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
Laboratori in compresenza 2° biennio e 5° anno

I reati ostativi all’assunzione di incarichi di supplenza

L’art. 6 dell’O.M. n. 112/2022, nel disciplinare i requisiti di ammissione alle GPS e le condizioni ostative, al comma 2, lett. i) (che senz’altro verrà inserito anche nella prossima O.M.), dispone che non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto “coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235”. Per effetto del rinvio risultano precluse all’impiego:

  • a) le condanne definitive per i delitti previsti dall’art. 416 bis codice penale (associazione a delinquere di stampo mafioso) o per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  • b) le condanne definitive per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
  • c) le condanne definitive per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
  • d) le condanne definitive o di primo grado, confermate in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; è altresì preclusivo
  • e) l’essere sottoposti al procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
  • f) l’essere destinatari dell’applicazione, anche se con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  • g) le condanne definitive per i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minori) del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

I delitti in materia di stupefacenti

Dall’esame della documentazione inviata dalla lettrice emerge che tra le varie condanne penali riportate dal figlio vi sono diverse condanne definitive per reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico in materia di stupefacenti). E in particolare condanne per i reati di cui:

  • al comma 1: “1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000).
  • al comma 1 bis, lett. a); “Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.

Le condanne definitive per detti delitti, come si è detto poco più sopra, sono condizioni ostative all’assunzione come docente (e come personale ATA).