Quest’anno sono state ‘rispolverate’ le supplenze con contratto ‘fino ad avente diritto‘ nonostante fossero state eliminate già da alcuni anni. In realtà sono due le casistiche in cui è possibile attribuire questi incarichi in attesa che arrivi il docente avente titolo. Vediamo cosa sapere in merito a queste supplenze.
Contratti di supplenza ‘fino ad avente diritto’: cosa sapere
L’art 39 del CCNL Scuola 2019-21, riprendendo l’articolo 41 comma 1 del Contratto Scuola rinnovato nel 2018, stabilisce che “i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine“. Questo significa che le supplenze devono sempre recare data certa di chiusura del contratto. In passato si tendeva invece ad abusare di supplenze ‘fino ad avente diritto‘.
Eccezionalmente però, ancora oggi, i contratti ‘fino ad avente diritto’ possono essere stipulati in 2 casi:
- in attesa delle nomine da Gps in quelle province in cui devono ancora chiudersi le operazioni e si ha necessità di coprire le cattedre vacanti per garantire intanto le ore di lezione;
- sui posti accantonati per le immissioni in ruolo da concorso PNRR bandito con DDG n. 2575/2023 o DDG n. 2576/2023 in attesa che vengano assunti i vincitori.
Nel primo caso le supplenze avranno durata brevissima quantificata tendenzialmente in 7-10 giorni. Nel secondo caso invece tutto dipende dall’evolversi dei calendari delle prove orali e dalle tempistiche di pubblicazione delle relative graduatorie di merito. Spesso le segreterie scolastiche nella convocazione specificano che si tratta di questa tipologia di cattedre aggiungendo anche la dicitura ‘presumibilmente fino al 31 dicembre 2024‘, termine entro cui dovranno concludersi le operazioni di immissione in ruolo da concorso PNRR. Va infine precisato che i contratti ‘fino ad avente diritto’ possono essere stipulati solo dalle graduatorie d’istituto o, esaurite queste, tramite interpello.