Abolite già da qualche anno, le supplenze fino all’avente diritto sono ricomparse per sopperire ai ritardi del primo concorso PNRR. Ricordiamo infatti come i posti destinati a questa procedura concorsuale sono stati accantonati per quelle classi di concorso e in quelle regioni in cui le immissioni in ruolo si sarebbero svolte dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2024. Proprio queste cattedre sono state attribuite a supplenza con clausola rescissoria appena si sarebbe presentato il titolare neoimmesso. Un dubbio sorge però da tempo: e se questo avente diritto non dovesse arrivare? A chi andrà quel posto? Resterà al supplente?
Dubbi sulle supplenze ‘fino all’avente diritto’
In merito non esistono precisazioni concrete. Le casistiche contemplate sono quelle del supplente ‘fino ad avente diritto’ che risulta vincitore del concorso PNRR 1 e che viene confermato su quello stesso posto (purchè sia nella stessa regione e per la stessa classe di concorso), oppure l’ipotesi del supplente fino ad avente diritto che, dall’oggi al domani, si vede chiudere il contratto perchè arriva il titolare della cattedra neoimmesso in ruolo.
Ma se quest’ultimo non arriva? In passato su quel posto solitamente il supplente veniva confermato. Non è chiaro però se sarà così anche in questa casistica particolare. Come ha precisato Adip Anief in questa particolare situazione l’usp avrebbe tre vie da intraprendere:
- riprendersi la cattedra in quanto al 31/08, e comunque costituita prima del 31/12/2024, e assegnarla da Gps;
- autorizzare la scuola a convocare dalle graduatorie d’istituto (quindi in ogni caso la cattedra potrebbe non tornare al supplente che aveva avuto la clausola ‘fino all’avente diritto’);
- autorizzare la scuola a confermare il docente attuale (questa ipotesi sembra essere molto più rara).
Da ciò deduciamo che tutto sarà rimesso ad ogni singolo ufficio scolastico che prenderà una decisione in autonomia.