Chi ha un contratto su una supplenza breve (a prescindere che sia di pochi giorni o pochi mesi) solitamente spera che possa essergli prorogata, per accumulare maggiore punteggio e guadagnare qualcosa in più. Per i motivi più svariati però un supplente potrebbe anche non avere interesse alla prosecuzione della stessa supplenza. Cosa succede quindi in caso di rifiuto di un’eventuale proroga? Ѐ obbligatorio accettare la proroga? Questi dubbi permangono sempre tra i supplenti, soprattutto se alle prime armi. Vediamo di fare chiarezza.
Supplenze: il diritto alla proroga quando sorge?
Partiamo dal diritto alla proroga. La proroga di una supplenza breve spetta nel caso in cui i 2 periodi di assenza del docente titolare non presentino nessuna interruzione (quindi siano continuativi), nonché qualora i 2 periodi di assenza siano interrotti solo da giorno festivo o giorno libero (del titolare) ovvero da entrambi. Non rileva la motivazione addotta dal titolare che continua l’assenza. Ipoteticamente quindi il titolare potrebbe assentarsi nel primo periodo con malattia, e nel secondo con un congedo. Nulla cambia ai fini della prosecuzione della supplenza. La proroga invece non spetta qualora il docente titolare rientri fisicamente in classe anche per un solo giorno.
Si può rifiutare la proroga?
Può succedere che il supplente non intenda più proseguire su quella stessa supplenza, anche senza aver ricevuto in quel momento una migliore proposta lavorativa. All’atto della proroga quindi potrà rifiutare o è obbligato comunque a proseguire? Va subito detto che non esiste nessun obbligo, e la mancata accettazione della prosecuzione non va inquadrata come abbandono di servizio, dal momento che il primo contratto è stato comunque chiuso, e a partire da quel momento il supplente è libero di svincolarsi. Al massimo potrebbe parlarsi di rinuncia, ma l’unica conseguenza in cui si può incorrere è la mancata convocazione da parte di quell’istituto scolastico per tutto l’anno, senza che siano previste altre conseguenze.