Supplenze
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Supplenze da Graduatorie Provinciali per l’anno scolastico 2024/25, gli incarichi a tempo determinato affidati ai docenti di ruolo presentano alcune novità per effetto dell’entrata in vigore del CCNL 2019/21: in particolar modo, le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 47 che, in buona sostanza, va a sostituire quanto previsto dal precedente articolo 36 del CCNL 2007.

Supplenze da Graduatorie Provinciali per i docenti di ruolo: le novità contenute nel CCNL 

Secondo le nuove disposizioni, il docente di ruolo potrà accettare supplenze al 31 agosto e al 30 giugno 2025, su posto intero e in un diverso grado di istruzione, per altra tipologia di posto o per un’altra classe di concorso. Il docente di ruolo potrà mantenere (senza assegni) la propria titolarità di sede per tre anni scolastici. Infatti, all’articolo 47 del CCNL 2019/21 si legge: ‘Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede‘.

L’articolo 47, inoltre, aggiunge: ‘L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso. Il presente articolo abroga l’art. 36 del CCNL 29/11/2007′.

Rispetto al passato, quindi, il docente di ruolo potrà accettare incarichi a tempo determinato anche su una diversa tipologia di posto del medesimo grado di titolarità; la supplenza, comunque, dovrà riguardare sempre un posto intero.