Supplenze
Supplenze

La nuova ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 detta le regole non solo riguardo alla presentazione della domanda delle Gps ma anche con riguardo al conferimento delle supplenze per il prossimo biennio (2024-2026). Nonostante le richieste dei sindacati di attenuare alcune rigidità contenute nella precedente ordinanza, il Ministero non ha previsto attenuazioni. Non sono quindi state previste novità in merito alle sanzioni conseguenti alla rinuncia e all’abbandono di servizio. Facciamo chiarezza.

Conseguenze in caso di rinuncia e abbandono di servizio

Qualora l’aspirante rinunciasse alla supplenza conferitagli dalle Gps l’art 12 comma 11 dell’O.M 88/2024 stabilisce che non può partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte per tutte le graduatorie per cui hanno titolo e per tutto l’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico successivo la sanzione viene dunque meno). Stessa sorte per chi non abbia preso servizio, a seguito di nomina da Gps, entro il termine indicato dall’ufficio scolastico di riferimento. Ulteriore precisazione al riguardo la troviamo contenuta nell’art 14 comma 1 lett. a) della predetta ordinanza, in cui viene precisato che la preclusione ad ottenere supplenze si estende sia alle Gae, sia alle Gps sia alle graduatorie d’istituto per tutte le classi di concorso in cui si è inseriti.

Più gravose le conseguenze in caso di abbandono di servizio. Sempre l’art 14 dell’ordinanza (comma 1 lett b) stabilisce che in questo caso è precluso all’aspirante il conseguimento di supplenze dalle Gae, dalle Gps, dalle graduatorie d’istituto per l’intera vigenza delle graduatorie (quindi per tutto il prossimo biennio) per tutte le classi di concorso nelle quali è inserito.