Supplenze
Supplenze

La compilazione della domanda dedicata alla scelta delle 150 preferenze, che dovrebbe essere prevista entro la fine di luglio, è fondamentale per il conseguimento delle nomine da Gps. Le supplenze da queste graduatorie vengono infatti attribuite sulla base delle scelte degli aspiranti, incrociando preferenze e posizione ricoperta in graduatoria. L’assegnazione avviene tramite una procedura informatizzata (il cosiddetto ‘algoritmo‘). Saranno poi gli uffici scolastici territoriali a pubblicare le nomine per ogni classe di concorso. Ma cosa accade se un aspirante volesse rinunciare alla cattedra assegnata? Facciamo chiarezza.

Supplenze Gps e sanzioni in caso di rinuncia

La scelta delle 150 preferenze presuppone un’accettazione tacita. Rinunciare quindi alla cattedra che viene assegnata proprio sulla base di una delle preferenze espresse comporta delle sanzioni, così come indicato all’art 14 dell’O.M 88/2024. Viene infatti specificato che la rinuncia alla supplenza conferita (tramite il sistema informatizzato) o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento. Resta ammessa la possibilità di ottenere supplenze brevi (anche eventualmente fino al termine delle lezioni) dalle graduatorie d’istituto.

Abbandono di servizio

Conseguenze peggiori sono previste in caso di abbandono di servizio, quindi nel caso in cui si prenda servizio presso l’istituzione scolastica assegnata e si decida poi di rinunciare all’incarico. In questo caso si ha la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi per il biennio 2024-26). Anche questa casistica la troviamo contemplata sempre all’art 14 dell’O.M 88/2024.