Supplenze da graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2023/24, in merito all’assegnazione di tali supplenze occorre chiarire alcuni aspetti legati alle tempistiche del contratto: in particolar modo, se il contratto vale sino al 30 giugno oppure fino al termine delle attività didattiche.
Supplenze graduatorie di istituto, le tempistiche del contratto
Seppur le supplenze da graduatorie di istituto sono tipicamente le cosiddette supplenze ‘brevi’, spesso si è costretti a ricorrere a tali graduatorie anche per l’assegnazione di supplenze annuali al 31 agosto oppure al 30 giugno, nel caso in cui non sia stato possibile conferire tali supplenze tramite i consueti canali utilizzati per l’assegnazione dei contratti a tempo determinato, ovvero le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie provinciali per le supplenze.
Le supplenze cosiddette ‘brevi’, come indicato dall’Ordinanza Ministeriale N. 112 del 6 maggio 2022, sono legate alla tipologia di assenza del titolare del posto, per quanto concerne la loro durata: il contratto, in questo caso, può arrivare al massimo sino all’ultimo giorno di scuola, stabilito in base al proprio calendario regionale. L’aspirante che svolge servizio su una supplenza da graduatoria di istituto, potrebbe vedersi il contratto prorogato ovvero confermato.
Proroga del contratto
Per quanto riguarda la proroga del contratto, l’articolo 13/11 dell’OM 112/2022 indica quanto segue: ‘Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto’.
Conferma del contratto
Per quanto concerne, invece, la conferma del contratto, l’articolo 13/12 dell’O.M. 112/22 specifica che ‘nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni’.