Supplenze graduatorie di istituto
Supplenze graduatorie di istituto

Sono giร  iniziate in molte scuole le convocazioni per il conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto. Per evitare di imbattersi in spiacevoli sanzioni รจ bene conoscere la normativa di riferimento per capire come muoversi. Un aspetto su cui fare chiarezza รจ quello riguardante la mancata risposta ad una proposta di supplenza dalle GI: quali conseguenze sono previste? Di seguito i chiarimenti.

Graduatorie d’istituto: conseguenze in caso di mancata risposta a una convocazione

Quando arriva una convocazione per una supplenza dalle graduatorie d’istituto gli aspiranti interessati devono rispondere o tramite il link allegato nella convocazione stessa o inviando un’email di accettazione della proposta di supplenza. Se non interessati gli aspiranti possono rispondere negando la propria disponibilitร  oppure possono evitare direttamente la risposta. In quest’ultimo caso รจ prevista una sanzione? Puรฒ essere equiparata a rinuncia la mancata risposta? La risposta รจ affermativa ad entrambe le domande.

Il riferimento รจ contenuto all’art 14 dell’O.M 88/2024 in cui, al comma 2, si legge che “la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano giร  fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilitร  di conseguire
supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto
sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano giร  fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilitร  di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo lโ€™accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.”

Va detto che nella prassi non sempre le scuole attuano la sanzione prevista. Maggiore rigiditร  viene solitamente riservata invece ai casi di abbandono di servizio.