Supplenze graduatorie di istituto
Supplenze graduatorie di istituto

Sono già iniziate in molte scuole le convocazioni per il conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto. Per evitare di imbattersi in spiacevoli sanzioni è bene conoscere la normativa di riferimento per capire come muoversi. Un aspetto su cui fare chiarezza è quello riguardante la mancata risposta ad una proposta di supplenza dalle GI: quali conseguenze sono previste? Di seguito i chiarimenti.

Graduatorie d’istituto: conseguenze in caso di mancata risposta a una convocazione

Quando arriva una convocazione per una supplenza dalle graduatorie d’istituto gli aspiranti interessati devono rispondere o tramite il link allegato nella convocazione stessa o inviando un’email di accettazione della proposta di supplenza. Se non interessati gli aspiranti possono rispondere negando la propria disponibilità oppure possono evitare direttamente la risposta. In quest’ultimo caso è prevista una sanzione? Può essere equiparata a rinuncia la mancata risposta? La risposta è affermativa ad entrambe le domande.

Il riferimento è contenuto all’art 14 dell’O.M 88/2024 in cui, al comma 2, si legge che “la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto
sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.”

Va detto che nella prassi non sempre le scuole attuano la sanzione prevista. Maggiore rigidità viene solitamente riservata invece ai casi di abbandono di servizio.