Mentre si stanno per completare le convocazioni per le supplenze dalle graduatorie provinciali, molti docenti attendono quelle da graduatorie di Istituto. Che dire delle Mad? Le convocazioni da messa a disposizione sono subordinate a quelle da graduatorie d’Istituto, oppure no? Una docente ci scrive e ci pone il seguente quesito: “Cosa si può fare se una dirigente salta le graduatorie d’istituto e chiama direttamente le Mad? Non bisogna seguire la legge che prevede chiamate da bollettino ministeriale, poi graduatoria d’istituto, e mad?”. La docente, in effetti, ha ragione.
Supplenze prima da GI poi da Mad
A rispondere al quesito sulle convocazioni da GI e da Mad e a spiegare perché la lettrice ha ragione è l’Avvocato Angela Maria Fasano, che scrive in proposito: La valutazione resa dal Dirigente è palesemente illegittima, atteso che lo stesso deve pedissequamente seguire l’ordine previsto dalle norme all’uopo prodotte sul punto. In particolare, il Dirigente deve procedere a comparazione delle domande di Messa a Disposizione per le sole classi di concorso per le quali le convocazioni abbiano portato ad esaurire completamente le graduatorie provinciali, le graduatorie di Istituto e le graduatorie delle scuole viciniore in corso di validità senza copertura dei posti, e che siano state presentate entro il 21 Settembre 2023 (le MAD pervenute successivamente andranno in coda alle precedenti in ordine di arrivo).
Ciò è specificato dall’O.M.112/2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.