Spesso il personale scolastico precario tende a far confusione nelle terminologie e, soprattutto quando si parla di supplenze, non sempre è chiaro quando si parla di incarico annuale, fino al termine delle attività didattiche e fino al termine delle lezioni. E anche quando si fa riferimento alle supplenze brevi e temporanee esistono dubbi circa la durata che questi incarichi, indicativamente, devono avere per poter rientrare in questa ‘categoria’. La distinzione è importante soprattutto ad esempio quando si tratta di dover richiedere permessi ( per alcuni dei quali la concessione è diversamente disciplinata a seconda della tipologia di supplenza stessa) o per fare ricorso, a titolo esemplificativo, per ottenere la carta del docente. Vediamo quindi di fare chiarezza.
Supplenze: le diverse tipologie
Le supplenze più ambite dal personale ATA e docente precario sono quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche, con durata rispettivamente al 31 agosto e al 30 giugno. Queste supplenze sono conferite per i docenti dalle Gae e dalle Gps, e, esaurite queste, dalle graduatorie d’istituto; per gli ATA sono attribuite dalle graduatorie ATA 24 mesi e, esaurite queste, dalle graduatorie d’istituto. Terminati questi incarichi subentrano le cosiddette ‘supplenze brevi e temporanee’, attribuite solo tramite graduatorie d’istituto e interpello. In questa tipologia ci rientrano le supplenze di pochi giorni, poche settimane e pochi mesi (solitamente per sostituire i titolari assenti ad esempio per malattia, congedo, maternità). Vi rientrano però anche le supplenze fino al termine delle lezioni (la cui data è differente da regione a regione, ma comunque questi incarichi si protraggono fino ai primi giorni di giugno).
La tipologia di supplenza quali riflessi ha?
Ovviamente il primo riflesso della durata della supplenza è la maturazione del punteggio e dell’anno contributivo. Ѐ ovvio che chi ha un contratto al 31 agosto o al 30 giugno ha la certezza di maturare il massimo punteggio conseguibile nell’anno scolastico e l’intero anno contributivo. Chi ha una supplenza breve deve invece sperare di avere più contratti nel corso dell’anno, la cui somma possa permettere di far ottenere più punti possibile, aspirando anche all’anno contributivo. Chi ottiene tra settembre e ottobre una supplenza breve con data fino al termine delle lezioni, anche in questo caso ha la sicurezza di ottenere sia il massimo punteggio sia l’anno contributivo.
Poi c’è la questione dei permessi, che a seconda della tipologia di contratto possono essere retribuiti o meno. Ad esempio i permessi per motivi personali e familiari sono pari a 3 giorni ad anno scolastico e sono retribuiti per supplenze al 31 agosto e 30 giugno. Invece gli stessi permessi sono pari a 6 giorni non retribuiti per i supplenti brevi.
E ancora pensiamo alla richiesta della carta del docente. Gli insegnanti precari al 31 agosto l’anno scorso ne hanno potuto beneficiare e probabilmente ne usufruiranno in maniera strutturale. Gli insegnanti al 30 giugno possono fare ricorso nelle aule di tribunale per ottenerla, mentre i supplenti brevi, in base alla giurisprudenza più recente, solo se raggiungono 180 giorni potranno fare ricorso per il bonus in questione.
Infine l’ultimo aspetto da considerare è quello degli stipendi, che spesso subiscono ritardi, anche di alcuni mesi, per i supplenti brevi mantenendo invece la puntualità per chi contrare le altre tipologie di supplenza.