Chi è socio di una SNC può accettare un incarico di supplenza, o c’è incompatibilità? La domanda è stata trattata nel corso del nostro webinar settimanale su Youtube. Il lettore aveva chiesto: “Ho un’abilitazione magistrale ante 2001. Quest’ anno ho fatto domanda GPS a Roma, ma non mi hanno chiamato. Quello che però ho notato che ogni giorno mi arrivano convocazioni credo dalle Graduatorie d’ istituto, e diverse per il sostegno. Ora io sono socio di una SNC. Mi è stato detto che l’essere socio di questa società mi rende incompatibile con l’insegnamento. Ed è stato proprio questo uno dei motivi per cui ho preferito rinunciare ad una supplenza annuale per il sostegno. Quindi la prima domanda è questa: Posso accettare l’incarico oppure no?“
Incompatibilità con le supplenze a scuola: normativa
La domanda posta dal nostro ascoltatore – spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri – attiene al regime delle incompatibilità del personale docente, educativo e ATA della scuola e si inquadra nell’ambito della più generale disciplina dell’incompatibilità dei pubblici dipendenti. Le norme di riferimento sono quelle previste in via generale per tutti i pubblici dipendenti, ossia l’art. 60 del DPR 3/1957 richiamata dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 contenente il Testo Unico sul pubblico impiego, e quelle previste specificamente per i dipendenti scolastici, l’art. 508 d. lgs 297/1994 contente il Testo Unico in materia di istruzione. Queste norme prevedono che il pubblico dipendente, e dunque il personale scolastico, non possa esercitare:
- il commercio, l’industria, né alcuna professione;
- assumere impieghi alle dipendenze di privati;
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.
I tipi di società
A questo punto occorre fare una distinzione tra società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e società di capitali (spa, srl, società in accomandita per azioni). La partecipazione in qualità di socio in società di persone deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria (in quanto i soci sono tutti illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali) e quindi è vietata, salvo che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società (è questo il caso del socio accomandante nelle S.a.S. e del socio con responsabilità limitata nelle società semplici ex. art 2267, figure che sono da considerarsi compatibili).
Di converso è consentita la partecipazione in società di capitali in qualità di socio (senza l’assunzione di cariche sociali).
Incompatibilità nel caso di un socio di una SNC
Il T.A.R. Veneto, in una sentenza del 1999, ha avuto modo di precisare che “il regime delle incompatibilità previsto per i pubblici dipendenti fonda la propria ‘ratio’ sull’opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero all’amministrazione dal fatto che il proprio personale, anche rivestendo cariche sociali, si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto”. Dunque, la partecipazione ad una snc è incompatibile con l’attività di docenza.
La deroga
Però, l’art 53, comma 6, del D. lgs. 165/01 introduce una deroga al disposto dell’art. 508, co. 10, T.U. 297/94, escludendo espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Conseguentemente è possibile assumere la qualità di socio in una snc se si è in regime di part time non superiore al 50% dell’orario intero di cattedra.
Per quanto riguarda il personale assunto a tempo determinato, come il nostro ascoltatore, così come stabilito dalla L. 19 marzo 1955, n. 160, all’art. 7, si applicano le medesime incompatibilità che vigono per il personale di ruolo. Nel caso di docente supplente, quindi, la partecipazione in qualità di socio ad una snc è consentito se egli abbia un incarico su uno spezzone orario non superiore al 50% dell’orario di cattedra.