Esaurite le Graduatorie Provinciali Scolastiche, la procedura prevede che si conferiscono gli incarichi a tempo determinato (sia al 30/06 che al 31/08) attingendo dalle graduatorie di istituto. Per quanto riguarda le supplenze su sostegno, è l’art. 13 del OM n.88/2024 a indicare la modalità e l’ordine da seguire: sappiamo che un’eventuale rinuncia comporta l’esclusione da altre possibili supplenze, sia su sostegno che su qualsiasi altra classe di concorso dello stesso grado. Cosa accade nel caso in cui gli interessati siano privi della specializzazione sul sostegno?
Normativa di riferimento
Questa, in effetti, è una circostanza molto probabile, considerato il fatto che sono tantissimi i docenti privi del titolo di specializzazione che ogni anno ricevono supplenze su sostegno. Per rispondere alla domanda facciamo sempre riferimento alla normativa di riferimento, nello specifico all’art 14 dell’O.M 88/2024 in cui, al comma 2, possiamo leggere: “La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione”.
Supplenze su sostegno da GI a docenti non specializzati
Se si legge attentamente, l’art 14 si riferisce esclusivamente alla rinuncia a supplenze su sostegno da parte di docenti specializzati (che vanno incontro a sanzione): non fa nessun riferimento ad aspiranti privi del titolo di specializzazione. Pertanto, un insegnante che rinunciasse ad una supplenza su sostegno da GI e graduatoria incrociata, potrebbe ugualmente concorrere per incarichi su posto comune nella stessa scuola, e sia su sostegno che per altre classi di concorso nelle altre scuole di inclusione.