Supplenze sostegno
Supplenze sostegno

Novità in arrivo con il Decreto Semplificazioni, la cui bozza è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda le supplenze su posti di sostegno, in particolare, l’articolo 16 intitolato ‘Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno’ che prevede la possibilità di confermare, su richiesta da parte della famiglia dello studente disabile e previa valutazione del dirigente scolastico, i docenti precari incaricati sui posti di sostegno.

Novità supplenze sostegno con la bozza del Decreto Semplificazioni

La bozza dell’articolo 16 del Decreto Semplificazioni riporta quanto segue:

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì alle seguenti categorie di personale docente: a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge; b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 

2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1′.

In buona sostanza, l’obiettivo sarebbe quello di agevolare la continuità educativa e didattica a sostegno dello studente, con la possibilità di confermare il docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato. La conferma, ferma restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato, avverrebbe sullo stesso posto di sostegno assegnato nell’anno scolastico precedente. Naturalmente, dietro richiesta da parte della famiglia e valutazione del dirigente scolastico.

La normativa riguarderebbe anche i docenti privi del titolo di specializzazione ma inseriti nelle graduatorie di sostegno, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e i docenti privi del titolo di specializzazione che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie. Giova ricordare che, al momento, si tratta solamente di un disegno di legge che deve essere ancora approvato dalla Camera e dal Senato (con o senza modifiche) prima di diventare legge, a tutti gli effetti.

Pacifico (Anief): ‘La continuità didattica si ottiene con la stabilizzazione del rapporto di lavoro’

Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, ha commentato il contenuto dell’articolo 16 del Decreto Semplificazioni: ‘Come sindacato contestiamo questa norma – ha dichiarato Pacifico intervenendo all’interno della trasmissione radiofonica di approfondimento dell’agenzia Italia Stampa – prima proveremo a emendarla in emendamento ma siamo anche pronti a impugnarla in tribunale se dovesse passare. La continuità didattica si ottiene trasformando i posti in deroga in organico di diritto, per questo si lede il diritto allo studio e alla continuità didattica, che si ottiene ancora con la stabilizzazione dei posti di lavoro, dei docenti specializzati’.