Servizio militare nelle graduatorie ATA di terza fascia. Nei giorni scorsi, la Dott.ssa Caterina Petrosino, Giudice del Lavoro, ha emesso una sentenza presso il Tribunale del Lavoro di Salerno. La decisione stabilisce che il servizio di leva obbligatorio merita una valutazione di 6 punti nella terza fascia ATA, anche se non svolto durante un rapporto di nomina attiva. Il ricorrente, rappresentato dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, aveva richiesto l’aggiornamento della propria posizione nella III fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024. Aveva specificato di aver adempiuto agli obblighi di leva prestando servizio civile sostitutivo tra settembre 2004 e luglio 2005, dopo aver conseguito il titolo necessario per l’accesso alle graduatorie A.T.A.

Aggiornamento ATA e servizio militare di leva

Il Magistrato ha accolto le argomentazioni presentate dagli avvocati, disapplicando il Decreto Ministeriale n. 50/21 nella parte in cui riconosce come servizio effettivo solo il servizio militare prestato durante un rapporto di impiego nell’aggiornamento ATA. La sentenza ha affermato il diritto al riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare, anche se prestato dopo il conseguimento del titolo e non in costanza di nomina. La sentenza ha preso in considerazione:

  • L’articolo 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994, che stabilisce la validità del servizio militare o civile sostitutivo ai fini della carriera scolastica.
  • L’articolo 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, che equipara il punteggio del servizio militare a quello dei servizi civili presso enti pubblici nei concorsi pubblici.
  • Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha chiarito che l’art. 485 si applica anche alla valutazione del servizio militare per la ricostruzione della carriera post-assunzione in ruolo.

Conclusioni della sentenza

Il Tribunale ha dichiarato illegittima la norma del Decreto Ministeriale n. 50/21 che discriminava tra servizio militare prestato durante un impiego e quello non in costanza di nomina. Ha quindi disposto la disapplicazione della normativa, riconoscendo al ricorrente il diritto al punteggio pieno di 6 punti per il servizio militare, indipendentemente dalla costanza di nomina. Il Ministero è stato inoltre ordinato di adottare gli atti necessari per aggiornare correttamente le graduatorie.

Questa pronuncia arriva in un momento importante per gli interessati, durante la vigenza del Decreto 89 del 21 maggio 2024, relativo al nuovo aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia del personale ATA. Il ricorrente potrà allegare alla nuova domanda, da presentare entro il 28 giugno 2024, la decisione del Tribunale, garantendosi così il riconoscimento dei 6 punti per una migliore collocazione in graduatoria.