Inserimento nella terza fascia ATA e problemi con la certificazione di dattilografia. Un lettore ci scrive e ci illustra una situazione particolare, alla ricerca del parere di un avvocato. “Per quest’anno mi sono spostato nella graduatoria 3 fascia ata, dalla provincia di Avellino a Frosinone. Nel 2021 non mi venne riconosciuta la certificazione di dattilografia perché io, erroneamente, credevo che il mio triennio di segretario d’azienda potesse bastare ed invece no. Nel 2022 ho conseguito una certificazione di dattilografia che evidentemente volevo aggiungere in questa nuova graduatoria.”
ATA terza fascia e inserimento della certificazione di dattilografia
“In giugno 2024, durante la fase d’inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia – spiega il lettore – ho provato in tutti i modi a togliere la certificazione in dattilografia precedente e non riconosciuta per aggiungere quella nuova, ma il sistema non me lo ha consentito. Telefonando ad un sindacato di mia conoscenza è emerso che il sistema non consente di togliere la vecchia certificazione e quindi bisognava inserire nelle note di aver conseguito una nuova certificazione. Non solo seguii questo consiglio, ma in luglio 2024 e dopo la chiusura dell’inserimento domanda, inviai una PEC all’istituto capofila per rimarcare quanto scritto nelle note della domanda e per inviare fisicamente copia della certificazione.
Poi sulla provincia di Frosinone c’è stato un ritardo notevolissimo sull’uscita delle graduatorie e pur controllando ogni tanto non sono riuscito a vedere la graduatoria provvisoria. Il certificato nuovo, con il punto che mi spettava, non è stato tenuto in considerazione ed in graduatoria risulta ancora la vecchia certificazione inserita nel 2021 e riconosciuta con ZERO punti. Ora con le graduatorie definitive uscite il 18 settembre ho una speranza legale di vedermi riconoscere questo punto?”
Il riconoscimento della nuova certificazione è possibile
L’art.5 comma 5 del DM 89 21/5/24 emanato per il rinnovo delle graduatorie ATA prevede che: “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio … dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell’annessa tabella”.
Ora, nel caso specifico, l’attestato in dattilografia che il lettore intende far valere rappresenta senz’altro un titolo culturale nuovo e sopravvenuto rispetto a quello (irregolare) dichiarato nel 2021. Non vi è, quindi, ragione alcuna perché il sistema informatico (evidentemente erroneamente programmato) non debba accettarlo o l’Ufficio scolastico provinciale non debba tenere conto della produzione equipollente in cartaceo opportunamente fatta, entro i termini, dall’interessato.
Peraltro, non possono esservi dubbi sulla valutabilità del titolo in questione, considerato che il punto A.4 della Tabella di valutazione dei titoli allegata al citato DM 89/24 espressamente include tra i titoli di culturali valutabili l’attestato di addestramento professionale per la dattilografia (con prevista attribuzione di un punto in graduatoria). Quindi, dinanzi ad un persistente rifiuto dell’Ufficio scolastico, il lettore potrà presentare ricorso al Tribunale del Lavoro con ottime possibilità di successo.