E’ possibile svolgere contemporaneamente il percorso abilitante da 3S CFU e il TFA sostegno? Una lettrice scrive: “Sono una docente precaria che l’anno scorso ha conseguito il titolo TFA sostegno sulla secondaria di I grado. Ad oggi sto seguendo il corso TFA sostegno anche sul II grado, che prevede il corso ridotto essendo giร in possesso dell’altro titolo TFA (dunque sono previsti Laboratori e Tirocinio diretto/indiretto, escludendo gli insegnamenti dal percorso). In questo caso, avrei la possibilitร di iscrivermi al corso abilitante da 30 cfu su specifica cdc?”. Risponde alla domanda della lettrice l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
TFA e percorsi abilitanti da 30 CFU: la normativa
TFA e percorsi abilitanti da 30 CFU contemporaneamente? La L. 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto nel sistema legislativo italiano la possibilitร di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, cosรฌ rimuovendo un divieto esistente dal 1933 ed allineando la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilitร degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto allโistruzione ai sensi dellโarticolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dellโUE.
La ratio della legge, evidentemente, รจ quella di consentire lโarricchimento del bagaglio culturale dello studente e, quindi, di aumentare le prospettive di inserimento nel modo del lavoro. Lโart. 4, comma 1, della indicata Legge rimanda ad un successivo decreto del Ministero dellโIstruzione la disciplina della contemporanea iscrizione a piรน corsi universitari con frequenza obbligatoria.
Detto decreto รจ il D.M. n. 930 del 29.07.2022, che, nel disciplinare le modalitร e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea a corsi universitari, allโart. 3 dispone che โQualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, รจ consentita lโiscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria รจ prevista per le sole attivitร laboratoriali e di tirocinioโ.
Caratteristiche del TFA
Il TFA sostegno รจ disciplinato dal D.M. dellโ8 febbraio 2019, n. 92, recante โDisposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitร e della ricerca l0 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioniโ. Lโart.3, comma 4, del citato D.M., nel regolamentare lโarticolazione del percorso, stabilisce che la frequenza del corso รจ in presenza ed รจ obbligatoria. Il Decreto inoltre prevede che:
- le assenze sono ammesse nella misura del 20% di ciascun insegnamento, con obbligo di recuperare il monte ore relativo tramite attivitร on-line, predisposte dal titolare dellโinsegnamento;
- per il tirocinio e i laboratori vige lโobbligo integrale di frequenza delle attivitร previste, senza riduzioni neโ recuperi;
Caratteristiche del percorso da 30 CFU
I corsi per il conseguimento di altra abilitazione da parte di coloro che sono in possesso di abilitazione per altro grado o per altra classe di concorso di specializzazione per lโinsegnamento su posti di sostegno, introdotti dallโart. 2 ter, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, e disciplinati dallโart. 13 del DPCM 4 agosto 2023:
- sono a frequenza obbligatoria (D.lgs. n. 59/2017, art. 2 bis, comma 1);
- per accedere alla prova finale di abilitazione รจ obbligatoria una percentuale minima di presenza alle attivitร formative pari al 70% per ogni attivitร formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7).
La risposta al quesito
In conclusione, alla luce del sopra illustrato dellโobbligo di frequenza del TFA sostegno e del percorso da 30 CFU (obbligatorietร non limitata alle sole attivitร di tirocinio) รจ senzโaltro da escludere la contemporanea iscrizione ai due percorsi, in ragione del divieto posto dal D.M. n. 930 del 29.07.2022.
AGGIORNAMENTO del 24 aprile: Il decreto sui percorsi abilitanti uscito ieri, chiarisce cheย รจ possibile frequentare contemporaneamente i percorsi abilitanti e il TFA sostegno VIII ciclo. Lโarticolo 4 del DM 621 stabilisce che, per lโanno accademico 2023/2024, รจ consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con lโottavo ciclo del TFA sostegno, ma solo se c’รจ compatibilitร con la frequenza e la calendarizzazione delle attivitร di entrambi i percorsi. La frequenza contemporanea dei percorsi abilitanti con altri corsi universitari che prevedono frequenza obbligatoria non รจ consentita. Si legge:
“Per lโa.a. 2023-2024 รจ consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con lโottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivitร di sostegno didattico agli alunni con disabilitร nella scuola dellโinfanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attivitร formative”