E’ possibile svolgere contemporaneamente il percorso abilitante da 3S CFU e il TFA sostegno? Una lettrice scrive: “Sono una docente precaria che l’anno scorso ha conseguito il titolo TFA sostegno sulla secondaria di I grado. Ad oggi sto seguendo il corso TFA sostegno anche sul II grado, che prevede il corso ridotto essendo già in possesso dell’altro titolo TFA (dunque sono previsti Laboratori e Tirocinio diretto/indiretto, escludendo gli insegnamenti dal percorso). In questo caso, avrei la possibilità di iscrivermi al corso abilitante da 30 cfu su specifica cdc?”. Risponde alla domanda della lettrice l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
TFA e percorsi abilitanti da 30 CFU: la normativa
TFA e percorsi abilitanti da 30 CFU contemporaneamente? La L. 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto nel sistema legislativo italiano la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 ed allineando la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La ratio della legge, evidentemente, è quella di consentire l’arricchimento del bagaglio culturale dello studente e, quindi, di aumentare le prospettive di inserimento nel modo del lavoro. L’art. 4, comma 1, della indicata Legge rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’Istruzione la disciplina della contemporanea iscrizione a più corsi universitari con frequenza obbligatoria.
Detto decreto è il D.M. n. 930 del 29.07.2022, che, nel disciplinare le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea a corsi universitari, all’art. 3 dispone che “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.
Caratteristiche del TFA
Il TFA sostegno è disciplinato dal D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l0 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”. L’art.3, comma 4, del citato D.M., nel regolamentare l’articolazione del percorso, stabilisce che la frequenza del corso è in presenza ed è obbligatoria. Il Decreto inoltre prevede che:
- le assenze sono ammesse nella misura del 20% di ciascun insegnamento, con obbligo di recuperare il monte ore relativo tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento;
- per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni ne’ recuperi;
Caratteristiche del percorso da 30 CFU
I corsi per il conseguimento di altra abilitazione da parte di coloro che sono in possesso di abilitazione per altro grado o per altra classe di concorso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, introdotti dall’art. 2 ter, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, e disciplinati dall’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023:
- sono a frequenza obbligatoria (D.lgs. n. 59/2017, art. 2 bis, comma 1);
- per accedere alla prova finale di abilitazione è obbligatoria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7).
La risposta al quesito
In conclusione, alla luce del sopra illustrato dell’obbligo di frequenza del TFA sostegno e del percorso da 30 CFU (obbligatorietà non limitata alle sole attività di tirocinio) è senz’altro da escludere la contemporanea iscrizione ai due percorsi, in ragione del divieto posto dal D.M. n. 930 del 29.07.2022.
AGGIORNAMENTO del 24 aprile: Il decreto sui percorsi abilitanti uscito ieri, chiarisce che è possibile frequentare contemporaneamente i percorsi abilitanti e il TFA sostegno VIII ciclo. L’articolo 4 del DM 621 stabilisce che, per l’anno accademico 2023/2024, è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo del TFA sostegno, ma solo se c’è compatibilità con la frequenza e la calendarizzazione delle attività di entrambi i percorsi. La frequenza contemporanea dei percorsi abilitanti con altri corsi universitari che prevedono frequenza obbligatoria non è consentita. Si legge:
“Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative”