E’ possibile svolgere contemporaneamente il percorso abilitante da 3S CFU e il TFA sostegno? Una lettrice scrive: “Sono una docente precaria che l’anno scorso ha conseguito il titolo TFA sostegno sulla secondaria di I grado. Ad oggi sto seguendo il corso TFA sostegno anche sul II grado, che prevede il corso ridotto essendo giร  in possesso dell’altro titolo TFA (dunque sono previsti Laboratori e Tirocinio diretto/indiretto, escludendo gli insegnamenti dal percorso). In questo caso, avrei la possibilitร  di iscrivermi al corso abilitante da 30 cfu su specifica cdc?”. Risponde alla domanda della lettrice l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

TFA e percorsi abilitanti da 30 CFU: la normativa

TFA e percorsi abilitanti da 30 CFU contemporaneamente? La L. 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto nel sistema legislativo italiano la possibilitร  di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, cosรฌ rimuovendo un divieto esistente dal 1933 ed allineando la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilitร  degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto allโ€™istruzione ai sensi dellโ€™articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dellโ€™UE.

La ratio della legge, evidentemente, รจ quella di consentire lโ€™arricchimento del bagaglio culturale dello studente e, quindi, di aumentare le prospettive di inserimento nel modo del lavoro. Lโ€™art. 4, comma 1, della indicata Legge rimanda ad un successivo decreto del Ministero dellโ€™Istruzione la disciplina della contemporanea iscrizione a piรน corsi universitari con frequenza obbligatoria.

Detto decreto รจ il D.M. n. 930 del 29.07.2022, che, nel disciplinare le modalitร  e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea a corsi universitari, allโ€™art. 3 dispone che โ€œQualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, รจ consentita lโ€™iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria รจ prevista per le sole attivitร  laboratoriali e di tirocinioโ€.

Caratteristiche del TFA

Il TFA sostegno รจ disciplinato dal D.M. dellโ€™8 febbraio 2019, n. 92, recante โ€œDisposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitร  e della ricerca l0 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioniโ€. Lโ€™art.3, comma 4, del citato D.M., nel regolamentare lโ€™articolazione del percorso, stabilisce che la frequenza del corso รจ in presenza ed รจ obbligatoria. Il Decreto inoltre prevede che:

  • le assenze sono ammesse nella misura del 20% di ciascun insegnamento, con obbligo di recuperare il monte ore relativo tramite attivitร  on-line, predisposte dal titolare dellโ€™insegnamento;
  • per il tirocinio e i laboratori vige lโ€™obbligo integrale di frequenza delle attivitร  previste, senza riduzioni neโ€™ recuperi;

Caratteristiche del percorso da 30 CFU

I corsi per il conseguimento di altra abilitazione da parte di coloro che sono in possesso di abilitazione per altro grado o per altra classe di concorso di specializzazione per lโ€™insegnamento su posti di sostegno, introdotti dallโ€™art. 2 ter, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, e disciplinati dallโ€™art. 13 del DPCM 4 agosto 2023:

  • sono a frequenza obbligatoria (D.lgs. n. 59/2017, art. 2 bis, comma 1);
  • per accedere alla prova finale di abilitazione รจ obbligatoria una percentuale minima di presenza alle attivitร  formative pari al 70% per ogni attivitร  formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7).

La risposta al quesito

In conclusione, alla luce del sopra illustrato dellโ€™obbligo di frequenza del TFA sostegno e del percorso da 30 CFU (obbligatorietร  non limitata alle sole attivitร  di tirocinio) รจ senzโ€™altro da escludere la contemporanea iscrizione ai due percorsi, in ragione del divieto posto dal D.M. n. 930 del 29.07.2022.

AGGIORNAMENTO del 24 aprile: Il decreto sui percorsi abilitanti uscito ieri, chiarisce cheย รจ possibile frequentare contemporaneamente i percorsi abilitanti e il TFA sostegno VIII ciclo. Lโ€™articolo 4 del DM 621 stabilisce che, per lโ€™anno accademico 2023/2024, รจ consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con lโ€™ottavo ciclo del TFA sostegno, ma solo se c’รจ compatibilitร  con la frequenza e la calendarizzazione delle attivitร  di entrambi i percorsi. La frequenza contemporanea dei percorsi abilitanti con altri corsi universitari che prevedono frequenza obbligatoria non รจ consentita. Si legge:

“Per lโ€™a.a. 2023-2024 รจ consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con lโ€™ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivitร  di sostegno didattico agli alunni con disabilitร  nella scuola dellโ€™infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attivitร  formative”