Ha fatto notizia, lo scorso luglio, la presenza nella prova preselettiva del TFA sostegno svoltasi presso l’Università di Foggia di un quesito con 2 risposte corrette. Com’è noto per ogni risposta corretta il bando ha previsto l’attribuzione di 0,5 punti e nessun punteggio in caso di mancata risposta o di risposta errata. Per poter superare la prova era necessario rispondere esattamente a 42 domande, per cui il punteggio minimo per accedere alla prova scritta era di 21 punti (soglia di sbarramento).
TFA, prova scritta a Foggia
Dopo aver pubblicato la graduatoria, l’Università di Foggia si avvedeva del fatto che vi era un quesito che presentava 2 risposte corrette. In particolare, si trattava del quesito: Quali tra le seguenti affermazioni è corretta?
- A. Il pensiero verticale si mette in moto quando esiste una direzione
- B. Il pensiero laterale si mette in moto per generare una direzione
- C. Il pensiero laterale si mette in moto verso una soluzione chiaramente definita
- D. Con il pensiero orizzontale è possibile cercare approcci diversi, fino a trovare quello corretto
- E. Con il pensiero orizzontale si cerca di individuare il miglior approccio
Le risposte corrette erano la A) e la B).
Le conseguenze dell’errore
Con la riformulazione della graduatoria, si alzava la soglia di sbarramento a 21,50 e molti dei candidati che nella prima graduatoria risultavano ammessi alla prova scritta, nella seconda graduatoria risultavano esclusi. Immediata la reazione di un nutrito gruppo di essi che, con il patrocinio degli Avvocati Marcello di Iorio del foro di Pescara e Anna Chiara Vimborsati del foro di Taranto, si rivolgevano al TAR di Bari lamentando che per esclusiva responsabilità dell’Ateneo si erano visti ingiustamente esclusi dalla possibilità di partecipare alle prove scritte.
Con ordinanza n. 890 del 08 settembre scorso, il TAR di Bari, dopo aver ascoltato in udienza l’Avv. Di Iorio, ha accolto integralmente le sue tesi difensive e, ritenuto sussistente il pregiudizio alle chances lavorative dei ricorrenti, li ha ammessi a sostenere le prove scritte suppletive censurando l’operato dell’Ateneo pugliese, in quanto “del quesito medesimo non si sarebbe dovuto tener conto ai fini del calcolo del punteggio degli ammessi, non potendosi valorizzare – in senso negativo per i partecipanti alla selezione – le risposte errate ad un quesito erroneo”.
Avvocato Maria Rosaria Altieri