L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3550 del 10 ottobre in cui riepiloga le istruzioni da seguire per il recupero degli interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti dei TFS/TFR, quando la causa è imputata alle Amministrazioni o gli Enti datori di lavoro. Fermo restando l’onere incombente sull’Istituto di procedere all’azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro per la ripetizione della quota parte di interessi agli stessi imputabili, conseguenti al ritardato pagamento delle prestazioni a favore degli iscritti, si conferma quanto disposto dalla nota operativa n. 22 del 9 settembre 2008 e si precisa che per il recupero degli interessi moratori mediante azioni di rivalsa si applica la prescrizione decennale.
Quando si procede al recupero degli interessi
Nella nota operativa di cui sopra si chiarisce che, a seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi, l’Istituto procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno, chiarendo che “in ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a € 12 (art. 25 della legge 289/2002)”. Per altre informazioni si rimanda al manuale pubblicato all’interno della pagina Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende nel paragrafo Contestazione Rivalse TFS/TFR.