Il Tar Lazio ha emesso tre ordinanze a seguito delle udienze di ieri, in cui il Collegio della Sezione III Bis ha accolto la richiesta di sospensione dei decreti di diniego delle istanze di riconoscimento dei titoli abilitanti esteri per le classi di concorso A019, A046 e AB024/AB25. I ricorsi sono stati patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza, professore di Diritto del Lavoro all’Università Mercatorum, che ci ha inviato il suo commento.

Titoli abilitanti esteri e richiesta di annullamento dei decreti MIM

Il Tar Lazio era chiamato a intervenire per l’annullamento dei decreti del Ministero che respingevano le richieste di riconoscimento dei titoli di abilitazione su materia all’estero. Il MIM ha emanato i decreti sul presupposto che i ricorrenti non fossero in possesso della “Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno), recante l’indicazione della disciplina che [il ricorrente] può insegnare e della fascia di età degli alunni”, oltre che sulla assenza di ulteriore documentazione.

Il Collegio ha evidenziato l’illegittimità dei procedimenti amministrativi riaperti dopo le sentenze di condanna del Tar Lazio. Il MIM, in violazione del diritto di interruzione dei termini richiesta dai ricorrenti, aveva sollevato obiezioni formali, come l’assenza della apostille, senza mai richiedere né valutare i programmi formativi allegati dagli interessati.

Ordinanze e commento dell’Avv. Danza

Secondo l’Avv. Maurizio Danza, il Tar Lazio, accogliendo la sospensiva dei decreti ministeriali, ha riconosciuto l’illegittimità dei decreti del Ministero dell’Istruzione. Aveva richiesto agli interessati integrazioni documentali ( c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art 6 co.1 lett. b della Legge n°241/1990) e successivamente aveva emesso preavvisi di diniego, sollevando obiezioni formali senza mai esaminare i programmi formativi. Questo ha violato i principi stabiliti dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2022.

Le conclusioni del Collegio del Tar Lazio sono chiare: il rigetto delle istanze di riconoscimento, basato su carenze formali, non è conforme ai principi dettati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 18/2022). È necessaria una verifica concreta dei livelli di competenza professionale dei certificati e dei diplomi allegati dai richiedenti. Inoltre, la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero con un ritardo di oltre un anno, ben oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, che non richiede espressamente apostille o altre formalità specifiche, pur consentendo verifiche ex post dell’autenticità dei documenti.

In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso i decreti impugnati, riconoscendo che il pregiudizio potenziale per i ricorrenti, derivante dagli atti impugnati, potrebbe influire negativamente sugli incarichi lavorativi attuali e futuri, condizionati dal mancato riconoscimento del titolo.