Docenti
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La modifica apportata nell’Ordinanza Ministeriale sulle Graduatorie Provinciali per le supplenze circa l’inserimento dei docenti con titoli esteri, per molti non è ancora chiara. Una lettrice ci chiede: “Vorrei sapere se coloro che hanno conseguito un titolo estero non ancora riconosciuto possono stipulare un contratto”. Alla domanda ha risposto l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso dell’appuntamento settimanale su YouTube, nella rubrica l’Avvocato risponde.

Titoli esteri e contratto per supplenze e ruolo

La risposta alla docente con titolo estero è sì se la domanda è riferita alle nomine per le supplenze. E’ no se la domanda è riferita alle assunzioni in ruolo. Sappiamo infatti, ed è una delle novità delle ultime ore, che è rimasta ferma, nonostante il parere negativo del CSPI, l’art. 7, comma 4, lett e) secondo cui “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”.

Dunque, a differenza dello scorso anno in cui vi era stata la suddivisione in sottofasce e la nomina degli specializzati/abilitati all’estero avveniva sostanzialmente in coda rispetto ai docenti specializzati/abilitati in Italia, per il prossimo anno, sempre se la previsione verrà confermata in sede di stesura definitiva dell’ordinanza, gli abilitati/specializzati all’estero si inseriranno a pettine, con possibilità di ottenere incarichi di supplenze da GPS al 30 giugno e al 31 agosto e da Graduatoria di Istituto. È invece confermata, anche per il prossimo anno, l’esclusione delle nomine in ruolo per i docenti abilitati/specializzati all’estero. Non potranno essere assunti a tempo indeterminato neppure con clausola risolutiva.

Perché si è esclusi dal ruolo

E ciò in quanto l’art. 14 della L. n. 56 del 29.04.2024 che estende le assunzioni in ruolo per i posti di sostegno ai docenti inseriti nella prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GPS, richiama “la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, richiama cioè la procedura assunzionale svoltasi lo scorso anno scolastico. Il citato art. 5 D.L. 44/2023, attuato dal D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 ha escluso espressamente dalle nomine in ruolo i soggetti con titolo estero ma in attesa di riconoscimento. Anche se utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno.

La norma prevede che, nel caso di riconoscimento dell’equipollenza, detti docenti con titoli esteri vengano immessi in ruolo sui posti di sostegno nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno. Nelle more dell’emanazione del provvedimento di riconoscimento, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti individuano con proprio decreto gli aventi titolo alle immissioni in ruolo all’esito del positivo scioglimento della riserva. 

In conclusione

Dunque, ad oggi e salvo modifiche successive possiamo dire che i docenti con specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e in attesa di riconoscimento in Italia per aver presentato apposita domanda di equipollenza

  • verranno inseriti a pettine in GPS, con diritto al conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. e) dell’ultima Ordinanza n 88
  • non potranno essere assunti in ruolo, neppure con riserva, ossia con clausola risolutiva espressa in caso di rigetto dell’istanza di riconoscimento.