Una richiesta di chiarimenti arriva da un lettore che ci scrive: “Sono un docente precario. Possiedo titolo di accesso e 24cfu per 5 cdc (A031;A034;A050;A051;A052) mi piacerebbe sapere se una volta abilitato su una di queste è possibile rimanere sulle altre in seconda fascia GPS? Inoltre, il servizio già prestato in seconda fascia sarebbe valutato qualora mi dovessi abilitare e quindi entrare in prima e viceversa? Ad esempio: svolgo un’annualità di supplenza su A050 in prima fascia da abilitato. Varrebbe anche 6 punti sulle altre cdc in seconda fascia? Oppure, svolgo una supplenza annuale in seconda fascia su A051, questa mi varrebbe 6 punti su A050 in prima fascia? Risponde l’Avvocato Angela Maria Fasano.

Abilitazione su una cdc e permanenza in GPS su altre: normativa

Per rispondere alla domanda del nostro utente occorre effettuare attenta analisi normativa. Le Graduatorie provinciali per le supplenze sono suddivise in due fasce e saranno utilizzate per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno dopo aver scorso le GaE. Avranno validità biennale, 2022/23 e 2023/24. Base normativa delle stesse è l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Orbene, ciò precisato l’articolo 3 della spiegata ordinanza così dispone: “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate…” In particolare, le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

  1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
  2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

  1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
  2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

L’avvocato risponde

A tal fine, gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti. Alla luce di quanto anzi rappresentato il docente potrà svolgere anche supplenze da seconda fascia, stando attento unicamente alle sanzioni e al monte ore previsto dalla legge che non deve essere superato.

Tra le sanzioni ricordiamo quella dell’abbandono del posto di servizio (ad esempio qualora lasci un incarico da seconda fascia per uno da prima). In merito alla valutazione del servizio prestato, ed ai fini del corretto computo del punteggio si osserva, invece, che Il servizio (aspecifico) prestato su altro grado o su altra classe di concorso, per cui si procede alla valutazione è valutato p. 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico (posto comune).

Quanto allo svolgimento contemporaneo di due servizi aspecifici e alla relativa valutazione, ci viene in soccorso la summenzionata nota n. 1550/2020, ove leggiamo: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti. I 12 punti, dunque, possono essere raggiunti (in una classe di concorso) anche sommando più servizi aspecifici.