Con due sentenze il TAR Lazio sez. Roma (19816/24-19813/24) in data 11/11/2024, ha ribadito che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso D.Lgs. 206/2007. Lo scrive l’Avvocato Antimo Buonamano nel suo comunicato.
Titolo di sostegno conseguito all’estero: il ruolo del Ministero
Inoltre i giudici hanno stabilito che: “debba in proposito, precisarsi l’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, di esaminare l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE”.
Avvocato Antimo Buonamano