Titolo di specializzazione per il sostegno all’estero in attesa di riconoscimento da parte del Ministero. Se inserito nelle GAE con riserva, il docente può essere destinatario di individuazione per l’immissione in ruolo proprio sul sostegno, seppur con clausola risolutiva, come da sentenza del Tribunale. Benché alla prova dei fatti, ad oggi, non è ancora in possesso di un titolo valido per la normativa italiana, essendo in attesa di riconoscimento. Così scavalca di fatto altri insegnanti che, invece, sono inseriti in graduatoria sostegno GAE a pieno titolo, avendo concluso a tempo debito il corso di specializzazione TFA per il sostegno in Italia. La questione viene posta da una lettrice, che chiede: “Com’è possibile che per le GPS il titolo estero non è valido per l’immissione in ruolo”? Risponde alla domanda l’Avvocato Fabio Rossi.
Il titolo estero su sostegno e la normativa
Per inquadrare adeguatamente la questione appare opportuno premettere che la piena utilizzabilità, in ciascuno Stato membro, dei titoli professionali conseguiti nell’ambito della Comunità Europea è stata prevista ed imposta dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/CE, recepite in Italia con il D.lgs. 206/2007 ed il D.lgs. 15/2016 (condizioni più rigide sussistono per i titoli conseguiti al di fuori dell’Unione Europea).
Tuttavia, per la spendibilità dei titoli medesimi (ove anche conseguiti nell’UE) è richiesto un delicato passaggio che è quello del c.d. riconoscimento. E’ una particolare procedura mediante la quale l’Autorità interna di settore – che, nel caso dei titoli di abilitazione all’insegnamento che qui interessano, è il Ministero dell’Istruzione – dovrà verificare la sussistenza di specifiche condizioni:
- che il titolo da riconoscere sia stato rilasciato da un’Università accreditata e riconosciuta dal competente Ministero del Paese di origine;
- che il titolo medesimo abiliti per specifici insegnamenti nel Paese estero in cui è stato conseguito (come da “dichiarazione di valore” rilasciata dalla competente Ambasciata o Consolato esteri);
- che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.
Inoltre – ricorda l’Avv. Rossi – nel caso sia accertata una differenza nei livelli di formazione professionale seguita all’estero e quelli vigenti in Italia, il Ministero potrà somministrare al docente delle cc.dd. misure compensative, ovverosia delle attività di formazione, pratica o teorica, a carattere integrativo da svolgere presso istituzioni scolastiche italiane. Si ricorda che la modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale è unicamente quella mediante alla piattaforma ministeriale Riconoscimento Professione Docente.
Utilizzo del titolo
Veniamo, adesso, alla questione dell’utilizzo che può essere fatto dei titoli di abilitazione o di specializzazione nel sostegno conseguiti all’estero nel periodo (spesso molto lungo) necessario per il loro riconoscimento. Va, anzitutto, ricordato che l’Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, che ha istituito e regolamentato le GPS, all’art.7 comma 4 lett.e), ha previsto che:
“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo“. Tale disposizione è stata, poi, confermata nelle successive Ordinanze Ministeriali di aggiornamento delle GPS n.112 del 6 maggio 2022 e n.88 del 16 maggio 2024.
Quindi, un primo effetto certo del possesso del titolo estero ancora in attesa di riconoscimento è quello della possibilità d’iscrizione con riserva nelle GPS. La riserva verrà definitivamente sciolta, con relativo inserimento a pieno titolo in graduatoria, allorquando il titolo dovesse essere effettivamente riconosciuto. Ma – la domanda è legittima – in tal modo si può lavorare?
Occorre distinguere tra supplenze e immissioni in ruolo
Per le prime, l’art.7 comma 4 lett.e) O.M. 88/24 – esattamente all’opposto di quanto prevedeva la corrispondente disposizione dell’OM 112/22 – dispone adesso che: “L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo“. Quindi, il docente in possesso di titolo estero non ancora riconosciuto che sia inserito con riserva in GPS potrà stipulare contratti d’insegnamento a tempo determinato.
Se, tuttavia, nel corso dello svolgimento dell’incarico, dovesse intervenire un provvedimento ministeriale di rigetto del riconoscimento il contratto di lavoro si scioglierà. Fermo restando il diritto del docente a trattenere le retribuzioni già ricevute e ad avere corrisposte quelle spettanti per il servizio già svolto.
Immissioni in ruolo
La possibilità per la suddetta categoria di docenti in attesa di riconoscimento del titolo di essere immessi in ruolo, seppur con riserva, è, invece, espressamente esclusa dall’art.5 comma 5 del DL 44/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74) e dal successivo D.M. attuativo n.119 del 15.6.2023 che, nel prevedere l’eccezionale possibilità d’immissione in ruolo su sostegno dalle GPS (in originr istituite, invero, per le sole Supplenze), hanno, tuttavia, precisato che:
“La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero“. Disposizione confermata, poi, per il successivo a.s. 2024/24, dell’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) e relativo DM applicativo n.158 del 31/7/24.
Si ricorda, infine, che si aspetta l’attivazione dei nuovi corsi Indire destinati proprio ai docenti con titolo di specializzazione sul sostegno estero, in attesa di riconoscimento. Infatti, l’art. 7 del d.l. n. 71/2024 ha introdotto la possibilità per tali aspiranti docenti su posto di sostegno di partecipare a speciali percorsi formativi organizzati dall’INDIRE o dalle Università mediante i quali i titoli di cui trattasi potranno essere definitivamente regolarizzati e riconosciuti (previa rinuncia al contenzioso eventualmente intrapreso da parte degli interessati).