Specializzazione sostegno conseguita all’estero, con l’ordinanza n. 426 del 23 gennaio 2025, il TAR Lazio (Sezione IV Bis), presieduto dalla Dott.ssa Biancofiore, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata contro il decreto di diniego per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso l’Università di Cantemir.
Ordinanza TAR Lazio sospende decreto di diniego per il riconoscimento del titolo specializzazione sostegno conseguito in Romania
La decisione è stata emessa nell’ambito di un ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza, esperto in Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Teseo, e si basa sui principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 19, 20 e 22 del 29 dicembre 2022.
Il caso in esame
La docente ricorrente, già immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato sul sostegno ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, si è vista revocare l’incarico a seguito del diniego del riconoscimento del titolo estero. Il TAR ha accolto la sua richiesta di sospensione, rilevando alcune criticità nella valutazione amministrativa.
I provvedimenti impugnati
La ricorrente ha richiesto l’annullamento, previa sospensione, di:
- Il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che respingeva l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, senza essere stato adeguatamente comunicato.
- Il decreto n. 21743 del 28 novembre 2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che ha escluso la docente dalle Graduatorie Provinciali (GPS) per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado, revocandole l’assunzione a tempo indeterminato.
La docente ha contestato anche eventuali atti presupposti e conseguenti legati ai provvedimenti impugnati.
Le motivazioni del TAR
Durante la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il giudice relatore, Dott. Luca De Gennaro, ha evidenziato alcune lacune nell’operato dell’amministrazione:
- La documentazione relativa al percorso formativo estero, inclusi il piano analitico degli studi e l’esperienza professionale, non è stata adeguatamente esaminata.
- Le motivazioni relative alla presunta non abilitazione del titolo rumeno (adeverință) erano già state superate dai principi dell’Adunanza Plenaria.
- La valutazione comparativa del percorso formativo estero non è stata condotta in maniera esaustiva, come richiesto dai principi enunciati dal Consiglio di Stato.
- Eventuali differenze tra i percorsi formativi possono essere colmate con l’adozione di misure compensative.
Il TAR ha inoltre rilevato che il provvedimento rischia di compromettere l’accesso della docente alle graduatorie e alla professione, configurando un pregiudizio irreparabile (periculum in mora).
Il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva, ordinando la sospensione dei provvedimenti impugnati e invitando l’amministrazione a riesaminare l’istanza della docente. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata per il 22 ottobre 2025.