I dirigenti scolastici hanno il diritto al trattenimento in servizio quando sono impegnati in progetti internazionali. รˆ quanto stabilito dal Tribunale di Trani con unโ€™ordinanza del 16 luglio scorso che, in accoglimento di un ricorso dโ€™urgenza presentato da una Dirigente Scolastica, ha ordinano al MIM di trattenere in servizio per lโ€™a.s. 2024/25, oltre i limiti di etร  pensionabile, la ricorrente.

Trattenimento in servizio dirigenti scolastici: la vicenda

Il caso sottoposto alla cognizione del Tribunale ha riguardato una Dirigente Scolastica pugliese che aveva raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo (67 anni di etร ), ma che, poichรฉ impegnata in progetti internazionali del proprio istituto scolastico, aveva richiesto il trattenimento in servizio per il prossimo anno scolastico.

Il MIM aveva negato lโ€™autorizzazione sostenendo preliminarmente la non indispensabilitร  della partecipazione della DS al progetto internazionale e ulteriormente che il pregiudizio che lโ€™accoglimento della domanda avrebbe arrecato un pregiudizio alla finanza pubblica, atteso che una nuova assunzione avrebbe determinato un maggiore risparmio di spesa.

I presupposti del trattenimento in servizio

La Dirigente scolastica, quindi, con il patrocinio dellโ€™Avv. Michele Ursini di Bari, si rivolgeva tempestivamente al Giudice del Lavoro, proponendo ricorso dโ€™urgenza. Il Tribunale, condividendo integralmente le argomentazioni difensive dellโ€™Avv. Ursini, ha affermato che lโ€™art. 1 co. 257 della L. 28 dicembre 2015 (legge di stabilitร  2016), che prevede lโ€™istituto del trattenimento in servizio retribuito per non piรน di tre anni per il personale scolastico impegnato in progetti internazionali, ha la finalitร  di tutelare lโ€™interesse pubblico alla prosecuzione delle attivitร  concordate con altri istituti scolastici internazionali nelle quali รจ coinvolto il dipendente scolastico prossimo al collocamento in quiescenza e non lโ€™interesse del privato alla conservazione dellโ€™impiego. Sicchรฉ la norma a carico del Dirigente lโ€™onere di dimostrare lโ€™indispensabilitร  del suo ruolo rispetto alla collaborazione, ma impone unicamente di valutare lโ€™incidenza del trattenimento in servizio rispetto alla continuitร  del progetto. Condizione sussistente nel caso di specie.

Il pregiudizio alla spesa pubblica e le conclusioni

Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto infondate le deduzioni dellโ€™Amministrazione secondo cui la permanenza in servizio della ricorrente determinerebbe un grave pregiudizio per la finanza pubblica, in quanto la Relazione tecnica alla L. 208/2015 espressamente afferma che la norma di cui al comma 257 dellโ€™art. 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per lโ€™erario, atteso che lo stipendio del dipendente scolastico che chiede di essere autorizzato a permanere in servizio giร  รจ previsto dalla finanza pubblica.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Trani ha accolto integralmente il ricorso proposto dallโ€™Avv. Ursini e, per lโ€™effetto, ha ordinato al MIM di trattenere in servizio la Dirigente Scolastica ricorrente fino al termine delle attivitร  didattiche per lโ€™a.s. 2024/2025 presso lโ€™istituto al quale รจ giร  assegnata.

Avvocato Maria Rosaria Altieri