I dirigenti scolastici hanno il diritto al trattenimento in servizio quando sono impegnati in progetti internazionali. ร quanto stabilito dal Tribunale di Trani con unโordinanza del 16 luglio scorso che, in accoglimento di un ricorso dโurgenza presentato da una Dirigente Scolastica, ha ordinano al MIM di trattenere in servizio per lโa.s. 2024/25, oltre i limiti di etร pensionabile, la ricorrente.
Trattenimento in servizio dirigenti scolastici: la vicenda
Il caso sottoposto alla cognizione del Tribunale ha riguardato una Dirigente Scolastica pugliese che aveva raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo (67 anni di etร ), ma che, poichรฉ impegnata in progetti internazionali del proprio istituto scolastico, aveva richiesto il trattenimento in servizio per il prossimo anno scolastico.
Il MIM aveva negato lโautorizzazione sostenendo preliminarmente la non indispensabilitร della partecipazione della DS al progetto internazionale e ulteriormente che il pregiudizio che lโaccoglimento della domanda avrebbe arrecato un pregiudizio alla finanza pubblica, atteso che una nuova assunzione avrebbe determinato un maggiore risparmio di spesa.
I presupposti del trattenimento in servizio
La Dirigente scolastica, quindi, con il patrocinio dellโAvv. Michele Ursini di Bari, si rivolgeva tempestivamente al Giudice del Lavoro, proponendo ricorso dโurgenza. Il Tribunale, condividendo integralmente le argomentazioni difensive dellโAvv. Ursini, ha affermato che lโart. 1 co. 257 della L. 28 dicembre 2015 (legge di stabilitร 2016), che prevede lโistituto del trattenimento in servizio retribuito per non piรน di tre anni per il personale scolastico impegnato in progetti internazionali, ha la finalitร di tutelare lโinteresse pubblico alla prosecuzione delle attivitร concordate con altri istituti scolastici internazionali nelle quali รจ coinvolto il dipendente scolastico prossimo al collocamento in quiescenza e non lโinteresse del privato alla conservazione dellโimpiego. Sicchรฉ la norma a carico del Dirigente lโonere di dimostrare lโindispensabilitร del suo ruolo rispetto alla collaborazione, ma impone unicamente di valutare lโincidenza del trattenimento in servizio rispetto alla continuitร del progetto. Condizione sussistente nel caso di specie.
Il pregiudizio alla spesa pubblica e le conclusioni
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto infondate le deduzioni dellโAmministrazione secondo cui la permanenza in servizio della ricorrente determinerebbe un grave pregiudizio per la finanza pubblica, in quanto la Relazione tecnica alla L. 208/2015 espressamente afferma che la norma di cui al comma 257 dellโart. 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per lโerario, atteso che lo stipendio del dipendente scolastico che chiede di essere autorizzato a permanere in servizio giร รจ previsto dalla finanza pubblica.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Trani ha accolto integralmente il ricorso proposto dallโAvv. Ursini e, per lโeffetto, ha ordinato al MIM di trattenere in servizio la Dirigente Scolastica ricorrente fino al termine delle attivitร didattiche per lโa.s. 2024/2025 presso lโistituto al quale รจ giร assegnata.
Avvocato Maria Rosaria Altieri