I dirigenti scolastici hanno il diritto al trattenimento in servizio quando sono impegnati in progetti internazionali. È quanto stabilito dal Tribunale di Trani con un’ordinanza del 16 luglio scorso che, in accoglimento di un ricorso d’urgenza presentato da una Dirigente Scolastica, ha ordinano al MIM di trattenere in servizio per l’a.s. 2024/25, oltre i limiti di età pensionabile, la ricorrente.

Trattenimento in servizio dirigenti scolastici: la vicenda

Il caso sottoposto alla cognizione del Tribunale ha riguardato una Dirigente Scolastica pugliese che aveva raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo (67 anni di età), ma che, poiché impegnata in progetti internazionali del proprio istituto scolastico, aveva richiesto il trattenimento in servizio per il prossimo anno scolastico.

Il MIM aveva negato l’autorizzazione sostenendo preliminarmente la non indispensabilità della partecipazione della DS al progetto internazionale e ulteriormente che il pregiudizio che l’accoglimento della domanda avrebbe arrecato un pregiudizio alla finanza pubblica, atteso che una nuova assunzione avrebbe determinato un maggiore risparmio di spesa.

I presupposti del trattenimento in servizio

La Dirigente scolastica, quindi, con il patrocinio dell’Avv. Michele Ursini di Bari, si rivolgeva tempestivamente al Giudice del Lavoro, proponendo ricorso d’urgenza. Il Tribunale, condividendo integralmente le argomentazioni difensive dell’Avv. Ursini, ha affermato che l’art. 1 co. 257 della L. 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), che prevede l’istituto del trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni per il personale scolastico impegnato in progetti internazionali, ha la finalità di tutelare l’interesse pubblico alla prosecuzione delle attività concordate con altri istituti scolastici internazionali nelle quali è coinvolto il dipendente scolastico prossimo al collocamento in quiescenza e non l’interesse del privato alla conservazione dell’impiego. Sicché la norma a carico del Dirigente l’onere di dimostrare l’indispensabilità del suo ruolo rispetto alla collaborazione, ma impone unicamente di valutare l’incidenza del trattenimento in servizio rispetto alla continuità del progetto. Condizione sussistente nel caso di specie.

Il pregiudizio alla spesa pubblica e le conclusioni

Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto infondate le deduzioni dell’Amministrazione secondo cui la permanenza in servizio della ricorrente determinerebbe un grave pregiudizio per la finanza pubblica, in quanto la Relazione tecnica alla L. 208/2015 espressamente afferma che la norma di cui al comma 257 dell’art. 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per l’erario, atteso che lo stipendio del dipendente scolastico che chiede di essere autorizzato a permanere in servizio già è previsto dalla finanza pubblica.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Trani ha accolto integralmente il ricorso proposto dall’Avv. Ursini e, per l’effetto, ha ordinato al MIM di trattenere in servizio la Dirigente Scolastica ricorrente fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2024/2025 presso l’istituto al quale è già assegnata.

Avvocato Maria Rosaria Altieri